Ha rilevato che il conseguente appiattimento verso il basso dei trattamenti pensionistici, ha
comportato la mortificazione della professionalità dei lavoratori più capaci e qualificati; che, invece, un
meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione massima pensionabile al minore valore della
moneta, come quello adottato nel 1969 per le pensioni, avrebbe mantenuto l'uguaglianza tra i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; che la situazione non è stata sanata dall'art. 3, tredicesimo
comma, della legge n. 297 del 1982 perché esso ha disposto, solo a partire dall'1 gennaio 1983,
l'adeguamento annuale del nuovo limite retributivo fissato dall'art. 19 della legge n. 155 del 1981 senza
efficacia retroattiva e, quindi, non riparatoria della incongruità e della irrazionalità della precedente
disciplina; onde, stante la illegittima esclusione di tutti i pensionati di epoca anteriore all'1 gennaio 1981
a iniziare dal 1970, la illegittimità costituzionale delle norme denunciate per violazione degli artt. 3,
primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma e 53, primo comma, Cost..
8. - Il Pretore di Udine (R.O. n. 1375/84) ha censurato l'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 nella
parte in cui non prevede l'adeguamento alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 del massimale di
retribuzione pensionabile fissato in lire 18.500.000 per violazione:
a) dell'art. 3 Cost. in quanto risultano accomunati in un medesimo trattamento pensionati con
posizioni diversificate per l'intervenuta diminuzione del potere di acquisto della moneta;
b) dell'art. 38 Cost. in quanto siffatta diminuzione altera il rapporto pensione/retribuzione
originariamente concepito come idoneo a salvaguardare esigenze utili del pensionato.
Ha impugnato poi l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 nella parte in cui
limita al periodo successivo all'1 gennaio 1983 l'indicizzazione del massimale di retribuzione
pensionabile per violazione dell'art. 3 Cost. in quanto arbitrariamente discrimina fra i pensionati ammessi
al beneficio e quelli esclusi "ratione temporis"; nonché nella parte in cui esclude dall'adeguamento del
massimale avvenuto in virtù della prevista indicizzazione, le pensioni in godimento al momento
dell'adeguamento per violazione:
a) dell'art. 38 Cost. in quanto la diminuzione altera il rapporto retribuzione/pensione originariamente
concepito come idoneo a salvaguardare le esigenze del pensionato;
b) dell'art. 3 Cost. in quanto la mancata previsione dell'adeguamento discrimina, ai fini pensionistici,
fra lavoratori che possono vantare identici livelli retributivi rispetto ai quali non opera egualmente la
decurtazione conseguente all'applicazione del massimale.
9. - La Corte di Cassazione (R.O. n. 604/82) ha impugnato solo l'art. 14, sesto comma, della legge n.
153 del 1969.
Ha premesso che non esiste un principio costituzionale che imponga di garantire il pensionamento
dell'intera retribuzione al legislatore ordinario il quale, invece, è libero di fissare il rapporto tra pensione
e retribuzione purché la pensione sia adeguata alle esigenze di vita dell'assicurato; che non può essere
effettuato alcun raffronto tra pensionati secondo il regime ordinario e pensionati secondo regimi speciali;
che la mancanza dei benefici derivanti dai contributi afferenti alla parte di retribuzione non pensionabile
non implica violazione dell'art. 53 Cost. ma trova giustificazione nel principio di solidarietà.
Ha ritenuto, invece, che la mancata considerazione da parte della norma censurata, ai fini
pensionistici, delle quote di retribuzione eccedenti il massimale contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost. in
quanto la mancata previsione di un meccanismo di indicizzazione del detto massimale ed il progressivo
allontanamento dai presupposti di fatto sui quali si fondava la valutazione di congruità effettuata dalla
tabella allegata al d.P.R. n. 488 del 1968, per effetto della svalutazione monetaria ha causato, per vaste
categorie di pensionati, l'annullamento del valore della correlazione, esistente all'epoca del
pensionamento, tra retribuzione e pensione; l'appiattimento dei trattamenti pensionistici nel rapporto tra
massimi e minimi; l'accorpamento ad un unico livello di fasce retributive e di anzianità contributive
profondamente diverse con correlativa disparità di trattamento fra pensionati secondo la data di
decorrenza della pensione.