sicurezza sociale) e successive modificazioni; dell'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 3 aprile 1979 dal Pretore di Palermo, il 18 aprile 1979 dal Pretore di Milano, il 12 febbraio 1980 dal Pretore di Brescia, il 2 luglio 1980 dal Pretore di Voghera, il 13 luglio 1981 ed il 24 giugno 1981 dal Pretore di Milano (n. 2 ordd.), l'11 dicembre 1981 dalla Corte di cassazione, il 20 febbraio 1982 dal Pretore di Modena, il 28 aprile 1983 dal Tribunale di Pescara, il 18 febbraio 1983 dal Pretore di Torino, il 26 ottobre 1984 dal Pretore di Udine, il 23 aprile 1985 dal Pretore di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 431 e 569 del registro ordinanze 1979, ai nn. 317 e 724 del registro ordinanze 1980, ai nn. 187, 188, 604 e 882 del registro ordinanze 1982, al n. 557 del registro ordinanze 1983, ai nn. 819 e 1375 del registro ordinanze 1984, al n. 499 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 203, 265 del 1979, 180,338 del 1980, 248 del 1982,46,128 e 342 del 1983,307 del 1984,107 bis e 293 bis del 1985; Visti gli atti di costituzione di Galeotti Ettore, di Garagnani Augusto ed altri, di Nolli Adelio ed altri, di Bernuzzi Pietro, di Roncaglia Germano, di Ciattoni Francesco ed altri e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Greco; uditi gli avv.ti Matteo Dell'Olio per Galeotti, Nolli, Tagliagambe, Lopes Perera, Senti Radivoj; Walter e Marco Prosperetti per Pelli; Pasquale Vario per l'I.N.P.S.; l'Avvocato dello Stato Nicola Bronzini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto: 1. - Con dodici ordinanze emesse da diversi giudici ordinari in altrettanti procedimenti promossi da pensionati iscritti al regime dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad una pensione, di vecchiaia o di anzianità, ragguagliata all'intero importo della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del divieto, vigente in quel regime, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema cosiddetto retributivo, le quote di retribuzione eccedenti un determinato limite massimo. La questione viene variamente prospettata, ma tutti i giudici remittenti ne hanno ritenuto in re ipsa la rilevanza, in ragione del contenuto della pretesa azionata davanti a loro, dopo essere stata respinta dall'istituto assicuratore, che aveva motivato il provvedimento negativo invocando appunto il suddetto divieto. 1.1 - Il Pretore di Palermo (ordinanza emessa il 3 aprile 1979; R.O. n. 431/79), individuata la norma di previsione nell'art. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160, ne prospetta il possibile contrasto con l'art. 3 Cost., osservando che essa riserva un trattamento irrazionalmente deteriore ai pensionati soggetti al menzionato regime assicurativo generale rispetto ad altri, iscritti a fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S., quali, in particolare, quelli per i telefonici e per gli elettrici. Invero, pur essendo la pensione soggetta, nell'un regime, come negli altri, a norme che seguono analoghi schemi, anche in punto di adeguamento alla dinamica salariale, soltanto per la prima categoria di pensionati e non per la seconda è preclusa la possibilità di valutare come utili, a fini pensionistici, le quote di retribuzione eccedenti un prefissato limite massimo, sicché difettano sufficienti ragioni giustificative di tale disparità di trattamento. 1.2 - Il Pretore di Milano (ordinanza emessa il 18 aprile 1979; R.O. n. 569/79), oltre il citato art. 27 della legge n. 160/75 (e particolarmente, il terzo comma) censura anche altre norme anteriori dal cui coacervo emerge la predeterminazione del massimale di retribuzione pensionabile e cioè l'art. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, l'art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e la tabella A allegata al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 come successivamente modificata, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost..

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