Premesso che, alla stregua di tale normativa, non possono essere prese in considerazione, al fine della liquidazione della pensione di vecchiaia in forma "retributiva", le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo della penultima classe tabellare aumentato del cinque per cento; che, a detto fine, va fatto riferimento alla tabella vigente alla data di decorrenza della pensione; e che la tabella contenuta nel d.P.R. n. 488 del 1968, fino all'epoca di causa, non era stata più aggiornata, il giudice a quo ipotizza il contrasto della normativa stessa con i menzionati parametri di riferimento: a) quanto all'art. 3 Cost.: perché l'esclusione di una cospicua parte della retribuzione dal calcolo della pensione discrimina, da un lato, arbitrariamente gli assicurati soggetti al regime generale rispetto agli iscritti a fondi speciali, come già rilevato dal Pretore di Palermo con l'ordinanza di cui sopra; e, dall'altro lato, crea una disparità di trattamento anche soltanto nell'ambito dei primi, distinguendo gli uni dagli altri esclusivamente sulla base di qualità personali e sociali; b) quanto all'art. 36 Cost.: perché il diritto del lavoratore ad un equo trattamento economico va inteso in senso ampio; dovendosi, invero, secondo l'insegnamento di questa Corte (sentt. nn. 176 e 24/75) configurare la pensione come retribuzione differita, la suddetta esclusione compromette il necessario rapporto di proporzionalità che, attraverso la retribuzione, deve legare anche la pensione alla qualità e quantità del lavoro prestato; c) quanto all'art. 38 Cost.: perché il diritto del lavoratore di vedersi garantiti, per il caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, non può risultare avulso dalla considerazione dei livelli retributivi conseguiti nel corso della attività lavorativa; d) quanto, infine, all'art. 53 Cost.: perché la non utilizzazione, a favore del pensionato, dei contributi effettivamente versati sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale pensionabile si risolve in un prelievo fiscale senza che sia assicurata alcuna proporzionalità del medesimo con la capacità contributiva dei soggetti interessati. 1.3. - La medesima questione, in termini del tutto identici a quelli testé riferiti, è stata ulteriormente sollevata dai Pretori di Brescia (12 febbraio 1980; R.O. n. 317/80) che però, come oggetto della censura, menziona, in aggiunta alle citate norme, anche la tabella B allegata al r.d.l. n. 636/39, come successivamente modificata; di Voghera (2 luglio 1980; R.O. n. 724/80); dallo stesso Pretore di Milano con altre due ordinanze emesse rispettivamente il 13 luglio 1981 (R.O. n. 187/ 82; estensiva, a sua volta, della censura alla citata tabella B e contenente, inoltre, sebbene sempre in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'indicazione di un sopravvenuto vizio di illegittimità della normativa impugnata, riconoscibile nella mancata previsione di meccanismi di adeguamento del massimale alla dinamica salariale) ed il 24 giugno 1981 (R.O. n. 188/82); dal Tribunale di Pescara (28 aprile 1983; R.O. n. 557/83); dai Pretori di Torino (con ordinanza emessa il 18 febbraio 1983 - R.O. n. 819/84 - , anch'essa contenente l'aggiuntivo riferimento alla ripetuta tabella B) e di Cagliari (23 aprile 1985; R.O. n. 499/85) il quale ultimo, tuttavia, pur motivando la propria censura con considerazioni che non si discostano da quelle svolte dagli altri giudici remittenti, la riferisce all'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 che ha elevato a lire 18.500.000 il massimale di retribuzione pensionabile e che è individuato come applicabile nel giudizio a quo in considerazione della decorrenza (successiva al 31 dicembre 1980) della pensione di anzianità la cui riliquidazione si pretende dall'assicurato. 1.4. - La Corte di Cassazione (con ordinanza emessa l'11 dicembre 1981; R.O. n. 604/82) ha riferito la censura al solo art. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153, quale norma regolatrice del caso di specie, ritenendola in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. Premesso che, ai fini della tutela costituzionale, la pensione di anzianità - sulla cui quantificazione verteva il giudizio a quo - può equipararsi a quella di vecchiaia, la Corte ha così argomentato: a) non esiste un principio costituzionale che imponga al legislatore ordinario di garantire il pensionamento dell'intera retribuzione, talché questo può discrezionalmente fissare un qualsiasi rapporto fra l'entità della retribuzione stessa e quella della pensione liquidata con il sistema retributivo, purché il conseguente trattamento previdenziale rimanga adeguato alle esigenze di vita dell'assicurato;

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