Le limitazioni dei diritti sociali per motivi di motivi di bilancio, nonché l’applicazione
di un trattamento differenziato tra settore pubblico e privato non sono automaticamente
illegittime, purché non si spingano sino a ledere il nucleo essenziale del diritto 60.
Il Tribunale, oltre a porre tale limite di proporzionalità, afferma che la possibilità di
comprimere in tal misura i diritti può trovare la propria giustificazione in ragioni contingenti e
temporalmente delimitate. In ciò risiede un ulteriore motivo di illegittimità della normativa
impugnata, in quanto mediante la stessa è stata stabilizzata una politica di tagli e di blocchi
stipendiali che aveva già trovato accesso in precedenza.
Se, da un lato, le argomentazioni della Corte sono fondate su un test di proporzionalità e
sull’impossibilità di stabilizzare misure restrittive dei diritti de quibus, dall’altro lato, risulta
interessante analizzare le argomentazioni avanzate dal Governo in difesa dei provvedimenti
normativi sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale.
Nelle proprie memorie il Governo ha evidenziato come l’adozione di simili misure di
austerity costituisca un atto di responsabilità e, precisamente, una scelta nell’ottica della
responsabilità intergenerazionale.
Tale questione risulta eccessivamente ampia per essere approfondita in questa sede.
Tuttavia, essa costituisce uno dei problemi fondamentali nel momento in cui si affronta il
rapporto tra vincoli alla spesa pubblica e soddisfacimento dei diritti sociali.
Sul punto risulta difficile trovare statuizioni nella giurisprudenza costituzionale e le
affermazioni del governo portoghese rappresentano un caso isolato; per contro, in dottrina il
tema comincia ad essere esplorato. Ѐ, pertanto, possibile distinguere due posizioni: per un
verso, vi è chi afferma che l’adozione di simili misure sia perfettamente coerente con un atto
di assunzione di responsabilità nei confronti delle generazioni future e, dunque, la spesa
pubblica dovrebbe essere limitata, nel presente momento storico, anche con sacrificio dei
diritti fondamentali affinché non sia lasciato sulle spalle delle generazioni future un deficit
eccessivo 61.
Per altro verso, è possibile argomentare in maniera speculare ed opposta, ossia i tagli
alla spesa pubblica impedirebbero di effettuare investimenti e, dunque, limiterebbero le
possibilità di favorire una crescita economica di cui le prossime generazioni si troverebbero a
fruire. Alla luce di tale ricostruzione, sarebbe possibile derogare ai vincoli di bilancio ed agli
impegni assunti a livello internazionale proprio al fine di tutelare i diritti delle prossime
generazioni 62.
60
Risultano interessanti le considerazioni svolte da parte della dottrina secondo la quale nelle pronunce in
questione si confrontano due concezioni del costituzionalismo: da un lato, il “costituzionalismo dello stato di
eccezione”, che consentirebbe alle Corti costituzionali di discostarsi dalla propria giurisprudenza al fine di
contemperare l’osservanza del principio di legalità con le esigenze imposte dal quadro internazionale ed
economico e, dall’altro lato, il costituzionalismo tradizionale, basato sull’osservanza del principio di
eguaglianza, di proporzionalità e del legittimo affidamento (questa ricostruzione si deve a S. COCCHI,
Constitutional courts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, cit., 16).
61
In dottrina sostengono questa tesi M. LUCIANI, Generazioni future e distribuzione temporale della spesa
pubblica, in Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità
intergenerazionale, a cura di R. BIFULCO – A. D’ALOIA, Napoli, 2008; A. MORRONE, Pareggio di bilancio e
stato costituzionale, in www.rivistaaic.it.
62
Di questo avviso, D. DE GRAZIA, L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra
vincoli europei e zelo del legislatore), cit., 2513; I. CIOLLI, I diritti sociali, cit., 110.
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