costituzionale portoghese, che se in un primo momento, con la decisione n. 396/2011, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da un gruppo di deputati dell’Assemblea della Repubblica nei riguardi della legge di bilancio per il 2011 nella parte in cui disponeva una decurtazione dei salari pubblici in una percentuale variabile dal 3,5% al 10%, successivamente ha pronunciato importanti declaratorie di illegittimità costituzionale. Le prime pronunce in tal senso sono l’Acordao n. 353/2012 e quello n. 187/2013. Con la prima sentenza il Tribunale si è pronunciato in merito alla sospensione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità ai dipendenti pubblici alla luce di quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2012, mentre con la seconda sentenza il Tribunale ha deciso differenti ricorsi inerenti alla legge di bilancio per il 2013 nella parte in cui questa disponeva la riduzione delle retribuzioni superiori a 1.500 euro per i dipendenti pubblici, la sospensione totale o parziale del pagamento delle ferie ai lavoratori della pubblica amministrazione, la sospensione del pagamento del 90% delle ferie o di qualunque prestazione corrispondente alla quattordicesima per i pensionati 58. In entrambe le pronunzie il Tribunale costituzionale ha ritenuto che le misure adottate dal legislatore violassero i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto esse imponevano un sacrificio ingiustificato ai lavoratori del settore pubblico determinando una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori del settore privato 59. Il Tribunale costituzionale non ha ritenuto illegittima di per sé la previsione di un trattamento differenziato del dipendente pubblico rispetto a quanto previsto per i lavoratori nel settore privato; ciò che risulta contrario alla Costituzione è, piuttosto, il trattamento in sé imposto ai dipendenti del settore pubblico. A tal riguardo, la Corte ha preso le mosse da una valutazione di proporzionalità delle misure adottate per arrivare ad affermare che esse impongono un trattamento lesivo del minimo vitale e, dunque, della dignità umana. Corti e l’allocazione delle risorse in tempi di “austerità”, in federalismi.it, n. 16/2015; S. COCCHI, Constitutional courts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, in federalismi.it, n. 21/2014. 58 Tali pronunce sono state seguite dall’Acordao n. 862/2013, mediante il quale la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della decurtazione del 10% delle pensioni di ammontare superiore ai 600%. 59 Per un commento di entrambe le decisioni, v. T. ABBIATE, Le Corti costituzionali dinanzi alla crisi finanziaria: una soluzione di compromesso del Tribunale costituzionale portoghese, in Quad. cost., 2013, 146; ID, Il Tribunale costituzionale portoghese al tempo della crisi: una nuova disciplina in materia di bilancio, ivi, 2013, 438; A. MONTEIRO FERNANDES, L’austerità e l’eguaglianza proporzionale. Una sentenza della Corte costituzionale portoghese, in Lavoro e diritto, 2013, 339; S. COCCHI, Constitutional courts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, in federalismi.it, n. 21/2014. In relazione alla sentenza n. 353/2012 occorre evidenziarne un’altra peculiarità: in tale pronunzia il Tribunale portoghese modula nel tempo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, posto che le misure dichiarate incostituzionali sono state adottate in attuazione degli impegni assunti con la Troika e l’annullamento si siffatte misure ex tunc avrebbe potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi di bilancio collegati alla percezione del finanziamento esterno. Pertanto, alla luce di simili valutazioni il Tribunale costituzionale ha deciso di differire gli effetti della declaratoria di illegittimità. Alla luce di simili rilievi, emerge come la decisione in esame sia stata importante non solo al fine di individuare i limiti alla possibilità di adottare misure restrittive, bensì anche in relazione alle tecniche processuali adottate di modulazione degli effetti nel tempo della sentenza. 33

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