Le decisioni assunte dalla Corte costituzionale federale tedesca, essendo espressive del medesimo principio giuridico, possono essere illustrate secondo una sequenza cronologico. Procedendo con ordine: il 7 settembre 2011 la Corte di Karlsruhe ha deciso in ordine all’erogazione della prima tranche di aiuti alla Grecia ed alla partecipazione della Germania all’EFSF; il 28 febbraio 2012 in relazione alla previsione legislativa che attribuiva la supervisione della crisi del debito sovrano ad una speciale commissione composta da nove membri del Parlamento; il 19 giugno 2012 in ordine al diritto del Bundestag ad essere informato, in via preventiva e successiva, da parte del Governo federale in merito alla stipula del Meccanismo europeo di stabilità finanziaria e del Patto Europlus; 12 settembre 2012 sono state individuate, in sede di decisioni cautelare, le condizioni necessarie ai fini della ratifica del Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance; il 14 gennaio ed il 18 marzo del 2014 il Tribunale ha affermato la non contrarietà a Costituzione delle leggi di approvazione e delle nome collegate per materia al Trattato sul meccanismo europeo di stabilità ed al Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 75. Da queste ultime questioni è, poi, stata separata quella contestualmente sollevata in ordine alle Outright Monetary Transactions, posto che con ordinanza del 14 gennaio 2014 il Tribunale costituzionale federale tedesco ha provveduto a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea al fine di verificare la conformità al diritto dell’Unione della delibera della Banca Centrale Europea relativa al piano di acquisto dei titoli di debito pubblico sui mercati secondari. Quest’ultimo rinvio è stato deciso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 16 giugno 2015, che ha affermato la conformità delle misure de quibus al diritto dell’Unione 76. Corte tedesca sono suscettibili di incidere non solo a livello interno, bensì in relazione agli altri Stati membri determinando ricadute sulle condizioni di vita dei cittadini di altri Paesi. 75 Per un’illustrazione di tale giurisprudenza si rinvia a L. DECHÂTRE, La décision de Karlsruhe sur le Mécanisme Européen de Stabilité Financière: une validation sous condition et une mise en garde sibylline pour l’avenir, in Cahier de droit européen, 2011, 1, 303; R. BIFULCO, Il custode della democrazia parlamentare, in Rivista AIC, 2011, 3; M. BONINI, Delle prerogative parlamentari nell’Europa dei fallimenti di Stato (commento alla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 19 giugno 2012), in Quad. cost., 2012, 891; P.M. HUBER, The euro crisis jurisprudence of the federal constitutional court, in Italian Journal of Public Law, 2013, 2, 84; F. PEDRINI, Le “cautele” di Karlsruhe. Qualche osservazione su BVertG MES/Fiscal Compact, in www.forumquadernicostituzionali.it, 2012, 4, 894; P. RIDOLA, “Karlsruhe locuta causa finita?” Il Bundesverfassungsgericht, il Fondo Salva-Stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa, in www.federalismi.it, 2012, n. 18; G. RIVOSECCHI, Il Meccanismo Europeo di Stabilità ed il Fiscal Compact tra Karlsruhe e Lussembrugo, in Quad. cost., 2014, 2, 425.76 In particolare, il rinvio pregiudiziale concerneva la compatibilità della decisione della BCE inerente alle Outright Monetary Transactions o operazioni definitive monetarie con gli artt. 119, 123 e 127 del TFUE. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione a tale rinvio, ha statuito che le operazioni definitive monetarie, quali operazioni di acquisto su mercati secondari di titoli di debito pubblico di Stati dell’area euro in difficoltà, costituiscono legittima espressione della competenza della BCE e del SEBC in materia di politica monetaria. Ѐ possibile giungere a tale conclusione alla luce di una valutazione basata sull’obiettivo perseguito ed in ragione della riconducibilità di simili misure agli strumenti di politica monetaria espressamente disciplinati dal Protocollo sulla BCE e sul SEBC, segnatamente là dove esso si riferisce all’acquisto e alla vendita di strumenti negoziabili su mercati finanziari. Inoltre, nella ricostruzione della Corte di Giustizia non sussiste alcuna violazione delle norme del TFUE, in quanto le operazioni definitive monetarie risultano rigidamente delimitate dall’obbligo gravante sullo Stato interessato dall’acquisto di rispettare i vincoli discendenti dai programmi di aggiustamento strutturale, nonché dall’esaurimento della possibilità di acquisto dei titoli di debito pubblico al momento del raggiungimento dell’obiettivo ed, infine, dalla possibilità di procedere all’acquisto solo per i titoli che non presentino una scadenza superiore a tre anni. 76 In particolare, il rinvio pregiudiziale concerneva la compatibilità della decisione della BCE inerente alle Outright Monetary Transactions o operazioni definitive monetarie con gli artt. 119, 123 e 127 del TFUE. La 40

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