Le decisioni assunte dalla Corte costituzionale federale tedesca, essendo espressive del
medesimo principio giuridico, possono essere illustrate secondo una sequenza cronologico.
Procedendo con ordine: il 7 settembre 2011 la Corte di Karlsruhe ha deciso in ordine
all’erogazione della prima tranche di aiuti alla Grecia ed alla partecipazione della Germania
all’EFSF; il 28 febbraio 2012 in relazione alla previsione legislativa che attribuiva la
supervisione della crisi del debito sovrano ad una speciale commissione composta da nove
membri del Parlamento; il 19 giugno 2012 in ordine al diritto del Bundestag ad essere
informato, in via preventiva e successiva, da parte del Governo federale in merito alla stipula
del Meccanismo europeo di stabilità finanziaria e del Patto Europlus; 12 settembre 2012 sono
state individuate, in sede di decisioni cautelare, le condizioni necessarie ai fini della ratifica
del Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità e del Trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance; il 14 gennaio ed il 18 marzo del 2014 il Tribunale ha
affermato la non contrarietà a Costituzione delle leggi di approvazione e delle nome collegate
per materia al Trattato sul meccanismo europeo di stabilità ed al Trattato sulla stabilità, sul
coordinamento e sulla governance 75.
Da queste ultime questioni è, poi, stata separata quella contestualmente sollevata in
ordine alle Outright Monetary Transactions, posto che con ordinanza del 14 gennaio 2014 il
Tribunale costituzionale federale tedesco ha provveduto a sollevare rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell’Unione europea al fine di verificare la conformità al diritto dell’Unione
della delibera della Banca Centrale Europea relativa al piano di acquisto dei titoli di debito
pubblico sui mercati secondari. Quest’ultimo rinvio è stato deciso dalla Corte di Giustizia con
sentenza del 16 giugno 2015, che ha affermato la conformità delle misure de quibus al diritto
dell’Unione 76.
Corte tedesca sono suscettibili di incidere non solo a livello interno, bensì in relazione agli altri Stati membri
determinando ricadute sulle condizioni di vita dei cittadini di altri Paesi.
75
Per un’illustrazione di tale giurisprudenza si rinvia a L. DECHÂTRE, La décision de Karlsruhe sur le
Mécanisme Européen de Stabilité Financière: une validation sous condition et une mise en garde sibylline pour
l’avenir, in Cahier de droit européen, 2011, 1, 303; R. BIFULCO, Il custode della democrazia parlamentare, in
Rivista AIC, 2011, 3; M. BONINI, Delle prerogative parlamentari nell’Europa dei fallimenti di Stato (commento
alla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 19 giugno 2012), in Quad. cost., 2012, 891; P.M. HUBER,
The euro crisis jurisprudence of the federal constitutional court, in Italian Journal of Public Law, 2013, 2, 84;
F. PEDRINI, Le “cautele” di Karlsruhe. Qualche osservazione su BVertG MES/Fiscal Compact, in
www.forumquadernicostituzionali.it, 2012, 4, 894; P. RIDOLA, “Karlsruhe locuta causa finita?” Il
Bundesverfassungsgericht, il Fondo Salva-Stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa, in
www.federalismi.it, 2012, n. 18; G. RIVOSECCHI, Il Meccanismo Europeo di Stabilità ed il Fiscal Compact tra
Karlsruhe e Lussembrugo, in Quad. cost., 2014, 2, 425.76 In particolare, il rinvio pregiudiziale concerneva la
compatibilità della decisione della BCE inerente alle Outright Monetary Transactions o operazioni definitive
monetarie con gli artt. 119, 123 e 127 del TFUE. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in relazione a tale
rinvio, ha statuito che le operazioni definitive monetarie, quali operazioni di acquisto su mercati secondari di
titoli di debito pubblico di Stati dell’area euro in difficoltà, costituiscono legittima espressione della competenza
della BCE e del SEBC in materia di politica monetaria. Ѐ possibile giungere a tale conclusione alla luce di una
valutazione basata sull’obiettivo perseguito ed in ragione della riconducibilità di simili misure agli strumenti di
politica monetaria espressamente disciplinati dal Protocollo sulla BCE e sul SEBC, segnatamente là dove esso si
riferisce all’acquisto e alla vendita di strumenti negoziabili su mercati finanziari. Inoltre, nella ricostruzione
della Corte di Giustizia non sussiste alcuna violazione delle norme del TFUE, in quanto le operazioni definitive
monetarie risultano rigidamente delimitate dall’obbligo gravante sullo Stato interessato dall’acquisto di rispettare
i vincoli discendenti dai programmi di aggiustamento strutturale, nonché dall’esaurimento della possibilità di
acquisto dei titoli di debito pubblico al momento del raggiungimento dell’obiettivo ed, infine, dalla possibilità di
procedere all’acquisto solo per i titoli che non presentino una scadenza superiore a tre anni.
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In particolare, il rinvio pregiudiziale concerneva la compatibilità della decisione della BCE inerente alle
Outright Monetary Transactions o operazioni definitive monetarie con gli artt. 119, 123 e 127 del TFUE. La
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