Le limitazioni dei diritti sociali per motivi di motivi di bilancio, nonché l’applicazione di un trattamento differenziato tra settore pubblico e privato non sono automaticamente illegittime, purché non si spingano sino a ledere il nucleo essenziale del diritto 60. Il Tribunale, oltre a porre tale limite di proporzionalità, afferma che la possibilità di comprimere in tal misura i diritti può trovare la propria giustificazione in ragioni contingenti e temporalmente delimitate. In ciò risiede un ulteriore motivo di illegittimità della normativa impugnata, in quanto mediante la stessa è stata stabilizzata una politica di tagli e di blocchi stipendiali che aveva già trovato accesso in precedenza. Se, da un lato, le argomentazioni della Corte sono fondate su un test di proporzionalità e sull’impossibilità di stabilizzare misure restrittive dei diritti de quibus, dall’altro lato, risulta interessante analizzare le argomentazioni avanzate dal Governo in difesa dei provvedimenti normativi sottoposti al giudizio di legittimità costituzionale. Nelle proprie memorie il Governo ha evidenziato come l’adozione di simili misure di austerity costituisca un atto di responsabilità e, precisamente, una scelta nell’ottica della responsabilità intergenerazionale. Tale questione risulta eccessivamente ampia per essere approfondita in questa sede. Tuttavia, essa costituisce uno dei problemi fondamentali nel momento in cui si affronta il rapporto tra vincoli alla spesa pubblica e soddisfacimento dei diritti sociali. Sul punto risulta difficile trovare statuizioni nella giurisprudenza costituzionale e le affermazioni del governo portoghese rappresentano un caso isolato; per contro, in dottrina il tema comincia ad essere esplorato. Ѐ, pertanto, possibile distinguere due posizioni: per un verso, vi è chi afferma che l’adozione di simili misure sia perfettamente coerente con un atto di assunzione di responsabilità nei confronti delle generazioni future e, dunque, la spesa pubblica dovrebbe essere limitata, nel presente momento storico, anche con sacrificio dei diritti fondamentali affinché non sia lasciato sulle spalle delle generazioni future un deficit eccessivo 61. Per altro verso, è possibile argomentare in maniera speculare ed opposta, ossia i tagli alla spesa pubblica impedirebbero di effettuare investimenti e, dunque, limiterebbero le possibilità di favorire una crescita economica di cui le prossime generazioni si troverebbero a fruire. Alla luce di tale ricostruzione, sarebbe possibile derogare ai vincoli di bilancio ed agli impegni assunti a livello internazionale proprio al fine di tutelare i diritti delle prossime generazioni 62. 60 Risultano interessanti le considerazioni svolte da parte della dottrina secondo la quale nelle pronunce in questione si confrontano due concezioni del costituzionalismo: da un lato, il “costituzionalismo dello stato di eccezione”, che consentirebbe alle Corti costituzionali di discostarsi dalla propria giurisprudenza al fine di contemperare l’osservanza del principio di legalità con le esigenze imposte dal quadro internazionale ed economico e, dall’altro lato, il costituzionalismo tradizionale, basato sull’osservanza del principio di eguaglianza, di proporzionalità e del legittimo affidamento (questa ricostruzione si deve a S. COCCHI, Constitutional courts in the age of crisis. A look at the European Mediterranean area, cit., 16). 61 In dottrina sostengono questa tesi M. LUCIANI, Generazioni future e distribuzione temporale della spesa pubblica, in Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. BIFULCO – A. D’ALOIA, Napoli, 2008; A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, in www.rivistaaic.it. 62 Di questo avviso, D. DE GRAZIA, L’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione (tra vincoli europei e zelo del legislatore), cit., 2513; I. CIOLLI, I diritti sociali, cit., 110. 34

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