L’excursus brevemente ricostruito conduce, infine, all’approvazione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, mediante il quale gli Stati firmatari si sono impegnati ad introdurre, preferibilmente in Costituzione, la regola del (tendenziale) pareggio di bilancio 2. Oltre a tale obbligazione, il Trattato ha altresì predisposto una procedura di sorveglianza specifica per il caso in cui uno degli Stati firmatari incorra in una posizione di deficit eccessivo. In questa eventualità, lo Stato membro deve produrre un programma di partenariato budgetario ed economico che contenga una dettagliata descrizione delle riforme che intende operare. Tale programma deve essere presentato per l’approvazione al Consiglio ed alla Commissione che provvedono alla sorveglianza, tenuto conto che siffatta sorveglianza si inserisce nel quadro di vigilanza previsto dal Patto di Stabilità e Crescita. Peraltro, il richiamo al Patto di Stabilità e Crescita appare costante, considerato che al fine di verificare se la regola di bilancio sia stata rispettata occorre far riferimento all’obiettivo a medio termine definito dal summenzionato Patto. Il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance ha trovato attuazione, nell’ordinamento interno, con la revisione costituzionale degli artt. 81, c. I e VI, 97, c. I, e 119, c. I, Cost., apportata ad opera della L.cost. n. 1/2012 3. In particolare, l’art. 81, c. I, Cost. statuisce: «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Questa regola generale ammette degli scostamenti là dove si prevede che «il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti sul ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali». Il combinato di queste norme è stato interpretato dalla dottrina maggioritaria quale divieto di presentare un saldo negativo tra 2 L’introduzione in Costituzione di un simile vincolo ha indotto la dottrina a parlare di «costituzionalizzazione della crisi economica» (così, A. ARROYO GIL – I.M. GIMÉNEZ SÁNCEZ, La incorporación constitucional de la cláusola de estabilidad presupuestaria en perspectiva comparada: Alemania, Italia y Francia, in Revista española de derecho constitucional, 2013, n. 98, 149). Parte della dottrina, peraltro, si mostra critica nei confronti di una simile introduzione di vincoli di bilancio in quanto essa rischierebbe di cancellare le differenze e le peculiarità dei diversi Paesi, là dove il medesimo risultato potrebbe essere conseguito con la sola applicazione dei Trattati e dei regolamenti dell’Unione (così, I. CIOLLI, I Paesi dell’eurozona ed i vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in www.rivistaaic.it, 2012, 1,47). Occorre, tuttavia, rilevare come la previsione in Costituzione del vincolo del tendenziale pareggio di bilancio è ben lungi dal costituire un’anomalia delle previsioni costituzionali europee, posto che negli USA ben trentacinque Stati hanno nelle proprie Costituzioni vincoli di bilancio. Sul punto, v. F. FABBRINI, Il pareggio di bilancio nelle Costituzioni europee, in Quad. cost., 2012, 2, 434. La regola del pareggio di bilancio, peraltro, non rappresenta una novità assoluta, posto che già il Trattato di Amsterdam del 1997 aveva integrato nel Patto di stabilità e crescita l’obiettivo di bilancio a medio termine del raggiungimento di una posizione vicina all’equilibrio. Del pari, il Regolamento n. 1466/97 statuiva che lo Stato membro «deve presentare nel suo programma di stabilità o di convergenza, l’obiettivo a medio termine di una posizione di bilancio vicina all’equilibrio o in eccedenza». Ciò posto, sembrerebbe opportuno interrogarsi su quali siano gli aspetti di novità del c.d. Fiscal Compact. Tali aspetti risiedono nei limiti entro i quali è possibile discostarsi dall’equilibrio di bilancio, che, ad oggi, sono divenuti più stringenti e nell’obbligo per gli Stati firmatari di introdurre tale vincolo nella normativa interna, preferibilmente di rango costituzionale. 3 Sull’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, v. F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio di bilancio”, in www.rivistaaic.it, 2012, 2; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, in www.rivistaaic.it, 2012, 2; N. LUPO, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra generazioni. Notazioni sparse, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; A. BRANCASI, L’introduzione del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 2012, 1, 198; I. CIOLLI, Crisi economica e vincoli di bilancio, in www.gruppodipisa.it. 10

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