Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio
nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016
di Riccardo Cabazzi *
(29 gennaio 2017)
(in corso di pubblicazione in “le Regioni”, 2017)
1. – «E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di
questo a condizionarne la doverosa erogazione».1
Con questa breve quanto chiara affermazione, il Giudice delle leggi sembra muovere un
nuovo e significativo passo in riferimento al tema, già ampiamente trattato nella
giurisprudenza costituzionale, della salvaguardia dei diritti sociali fondamentali 2, con
1 C.Cost, n. 275/2016. Presidente: Grossi - Relatore: Prosperetti, Decisione del 16 Dicembre 2016. Si riporta in apertura
la locuzione - ritenuta centrale nel ragionamento della Corte - della sentenza in commento. Il riferimento è al
considerando n. 11 in diritto.
2 Notasi che, in dottrina, la controversa categoria dei c.d. diritti fondamentali è oggetto di trattazione da parte di vari
autori tra cui: L.Ferrajoli, “Diritti fondamentali”, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di Vitale, Bari.
2001. Sulla natura dei diritti sociali si fa rinvio anche a L.Perfetti, “I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come
esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità”, in Dir. pubbl., 2013, p. 1.
La Consulta, a tale proposito, ha chiarito invero che si tratta di diritti inviolabili ed inalienabili della persona, anche a
prescindere dal possesso, in capo all’interessato, di particolari requisiti previsti ex lege. Si pensi, ad esempio, a C.Cost.,
n. 40/2013, ove è stata dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, L. 388/2000, nella parte in cui
subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel
territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. Si veda, al riguardo,
L.Principato, “Il diritto - talvolta - degli stranieri extracomunitari all'assistenza sociale”, in Giur. cost, 2013, p. 718 ss.
Sempre in riferimento agli immigrati affetti da deficit fisici vedasi C.Cost., n. 22/2015 con cui la Corte ha dichiarato
illegittimo l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordinava al requisito della
titolarità della carta di soggiorno la concessione ai ciechi extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello
Stato della pensione di invalidità e della speciale indennità in favore dei ciechi parziali. Sempre la Corte ha chiarito che
la fondamentalità del diritto sociale in rilievo giustificherebbe il “superamento” del riparto di competenze Stato regioni
come delineato ex art. 117 Cost. A tal proposito, con riferimento a soggetti economicamente disagiati, rilevante è la
sentenza sulla c.d. social card (“fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti”) C.Cost., n. 10/2010;
significativo a questo riguardo il commento di F.Saitto, “Quando l'esigenza di tutela della dignità fonda,
nell'emergenza economica, la competenza statale” in Giur. cost., 2010, p. 82 ss. Secondo l’autore, la Corte avrebbe
riconosciuto allo Stato, interpretando come materia trasversale la determinazione dei livelli essenziali, un ampio
margine di intervento in materie di apparente competenza regionale, concorrente o residuale, ove ciò risulti necessario
allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino
un diritto fondamentale strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana e
meritevole di essere garantito su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. Su tale punto la giurisprudenza della
Corte è ormai molto estesa (ex multis, sent. n. 282/2002; sent. n. 88/2003 marzo, sent. n. 285/2005, sent. n. 134/2006).
Invero, la clausola dei livelli essenziali, secondo autorevole dottrina, indicherebbe che “il rafforzamento
dell'autonomismo” non deve poter pregiudicare «la parità dei diritti dei cittadini, nel rispetto, prima ancora di quella
unitaria, dell'esigenza universalistica ed egalitaria. Così si esprime, M. Luciani, “I diritti costituzionali tra Stato e
Regioni (a proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione”, in Pol. dir., 3/2002, p. 349). Da ultimo, degna
di nota è l’osservazione secondo cui la Consulta avrebbe, nel tempo, progressivamente riconosciuto sempre maggiore
spazio alla dignità nel nostro ordinamento. Questa, declinata ai sensi degli artt. 3, comma 1, 36, comma 1 e 41, comma
2, avrebbe quindi finito per ricoprire, congiuntamente con l'art. 2 Cost – ovvero il principio personalista - un ruolo
sempre più importante. In questo senso, P.Ridola, Diritti fondamentali, Torino 2006, p. 125 ss. e, in chiave comparata
con l’ordinamento tedesco, M. Panebianco, “Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali”, in Dir. e
soc., n. 2/2002, p.173 ss.