Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016 di Riccardo Cabazzi * (29 gennaio 2017) (in corso di pubblicazione in “le Regioni”, 2017) 1. – «E’ la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».1 Con questa breve quanto chiara affermazione, il Giudice delle leggi sembra muovere un nuovo e significativo passo in riferimento al tema, già ampiamente trattato nella giurisprudenza costituzionale, della salvaguardia dei diritti sociali fondamentali 2, con 1 C.Cost, n. 275/2016. Presidente: Grossi - Relatore: Prosperetti, Decisione del 16 Dicembre 2016. Si riporta in apertura la locuzione - ritenuta centrale nel ragionamento della Corte - della sentenza in commento. Il riferimento è al considerando n. 11 in diritto. 2 Notasi che, in dottrina, la controversa categoria dei c.d. diritti fondamentali è oggetto di trattazione da parte di vari autori tra cui: L.Ferrajoli, “Diritti fondamentali”, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di Vitale, Bari. 2001. Sulla natura dei diritti sociali si fa rinvio anche a L.Perfetti, “I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità”, in Dir. pubbl., 2013, p. 1. La Consulta, a tale proposito, ha chiarito invero che si tratta di diritti inviolabili ed inalienabili della persona, anche a prescindere dal possesso, in capo all’interessato, di particolari requisiti previsti ex lege. Si pensi, ad esempio, a C.Cost., n. 40/2013, ove è stata dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, L. 388/2000, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità. Si veda, al riguardo, L.Principato, “Il diritto - talvolta - degli stranieri extracomunitari all'assistenza sociale”, in Giur. cost, 2013, p. 718 ss. Sempre in riferimento agli immigrati affetti da deficit fisici vedasi C.Cost., n. 22/2015 con cui la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai ciechi extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità e della speciale indennità in favore dei ciechi parziali. Sempre la Corte ha chiarito che la fondamentalità del diritto sociale in rilievo giustificherebbe il “superamento” del riparto di competenze Stato regioni come delineato ex art. 117 Cost. A tal proposito, con riferimento a soggetti economicamente disagiati, rilevante è la sentenza sulla c.d. social card (“fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti”) C.Cost., n. 10/2010; significativo a questo riguardo il commento di F.Saitto, “Quando l'esigenza di tutela della dignità fonda, nell'emergenza economica, la competenza statale” in Giur. cost., 2010, p. 82 ss. Secondo l’autore, la Corte avrebbe riconosciuto allo Stato, interpretando come materia trasversale la determinazione dei livelli essenziali, un ampio margine di intervento in materie di apparente competenza regionale, concorrente o residuale, ove ciò risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, vantino un diritto fondamentale strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana e meritevole di essere garantito su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme. Su tale punto la giurisprudenza della Corte è ormai molto estesa (ex multis, sent. n. 282/2002; sent. n. 88/2003 marzo, sent. n. 285/2005, sent. n. 134/2006). Invero, la clausola dei livelli essenziali, secondo autorevole dottrina, indicherebbe che “il rafforzamento dell'autonomismo” non deve poter pregiudicare «la parità dei diritti dei cittadini, nel rispetto, prima ancora di quella unitaria, dell'esigenza universalistica ed egalitaria. Così si esprime, M. Luciani, “I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione”, in Pol. dir., 3/2002, p. 349). Da ultimo, degna di nota è l’osservazione secondo cui la Consulta avrebbe, nel tempo, progressivamente riconosciuto sempre maggiore spazio alla dignità nel nostro ordinamento. Questa, declinata ai sensi degli artt. 3, comma 1, 36, comma 1 e 41, comma 2, avrebbe quindi finito per ricoprire, congiuntamente con l'art. 2 Cost – ovvero il principio personalista - un ruolo sempre più importante. In questo senso, P.Ridola, Diritti fondamentali, Torino 2006, p. 125 ss. e, in chiave comparata con l’ordinamento tedesco, M. Panebianco, “Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali”, in Dir. e soc., n. 2/2002, p.173 ss.

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