particolare riferimento ai soggetti socialmente più deboli (nel caso di specie quello
all’educazione degli studenti disabili), affermandone non solo la doverosità delle
prestazioni che ne costituiscono oggetto, bensì - ed è qui il punto di maggiore interesse la capacità, in un contesto di nuovi e maggiori vincoli costituzionali alla spesa pubblica, di
condizionare le scelte di bilancio del legislatore, così finendo, in definitiva, per orientarne
l’operato.
Diversamente detto, l’insacrificabile garanzia dei diritti incomprimibili finirebbe con il
divenire una sorta di limite invalicabile cui le scelte del legislatore dovrebbero
necessariamente confrontarsi - richiedendogli quindi di reperire i mezzi per il
soddisfacimento del loro “nucleo minimo” e senza che questi possano, in alcun modo,
essere assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse di
finanza pubblica disponibili.3
In sintesi, l’idea ispiratrice del ragionamento della Corte 4 è che quando vengono in rilievo
situazioni giuridiche costituzionalmente garantite di soggetti c.d. deboli, e quindi
particolarmente meritevoli di tutela, il legislatore dovrebbe, in ogni caso, attivarsi per
garantirli, non potendo giustificarne la mancata attuazione a fronte della generica carenza
di disponibilità finanziarie, magari destinate a diverse, voluttuarie e facoltative voci di
spesa.
Pertanto il “percorso” indicato dalla Consulta al legislatore, nazionale o locale che sia, non
è indirizzato - come troppo spesso accade invece - dalle risorse ai diritti, bensì, viceversa,
dai diritti alle risorse 5, in modo da non lasciare che siano le esigenze economiche a
condizionarne i livelli di tutela.
Chiare ed inequivoche, in questo senso, le parole della Consulta, secondo cui: «Il diritto
del disabile è consacrato […] nella Costituzione e spetta al legislatore predisporre gli
3 L’esistenza di un nucleo minimo dei diritti sociali che deve essere sempre e comunque garantito è costantemente stata
avvallata dalla Corte Costituzionale. Questa invero, sin dagli anni 80, è ricorsa alla nozione del “contenuto minimo
essenziale” dei diritti sociali. Vedasi, ex multis, C.Cost. n. 185/1998, con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo il
combinato disposto dell'art. 2 comma 1, ultima proposizione e dell'art. 3 comma 4 d.l. 17 febbraio 1998 n. 23, per
violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui - non prevedendo l'erogazione a carico del S.s.n. dei medicinali
antitumorali, per i quali era stata disposta sperimentazione, a favore di coloro che versavano in condizioni di
insufficienti disponibilità economiche - avrebbe inciso sull'aspettativa indotta dal fatto legislativo della sperimentazione
accelerata quale facente parte del contenuto minimo del diritto alla salute. Più recentemente si può menzionare la
sentenza C.Cost. n. 80/2010, con cui la Consulta, nel dichiarare illegittimo l’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre
2007 n. 244 nella parte in cui, rispettivamente, fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di
sostegno ed escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con
disabilità grave, ha precisato che «il diritto all'istruzione dei disabili costituisce un diritto fondamentale […] e non può,
in riferimento a questo, operare il principio secondo cui il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a
tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità, in quanto tale potere discrezionale non ha carattere
assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati»
In dottrina vi è ampia discussione circa il significato da attribuirsi all’espressione “contenuto minimo essenziale” dei
diritti sociali, come riscontrato nella giurisprudenza costituzionale. Invero, resta aperta la questione sul come
individuarne e definirne la portata ed i limiti, non trattandosi di concetti assoluti, in quanto predeterminabili solo ex post
in ragione dello scrutinio costituzionale dell’irragionevolezza delle disposizioni legislative eventualmente limitatrici.
Vedasi, a tale riguardo, O.Chessa, “La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un
difficile bilanciamento”, in Giur. cost., 1998, p. 1170 ss., I.Massa Pinto, “Contenuto minimo essenziale dei diritti
costituzionali e concezione espansiva della costituzione”, in Dir. Pubbl., 2001, p. 114 ss.; L.Trucco, “I livelli essenziali
delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali”, in www.gruppodipisa.it, 2013; A.Guazzarotti,
L’autoapplicabilità delle norme, un percorso costituzionale, Jovene Editore, 2011, p. 128 ss.
4 In particolare, vedasi il considerato in diritto n. 8 della sentenza in commento
5 In questo senso argomenta, M.Musella, Verso una teoria economica dello sviluppo umano, Maggioli Editore, 2014, p.
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