particolare riferimento ai soggetti socialmente più deboli (nel caso di specie quello all’educazione degli studenti disabili), affermandone non solo la doverosità delle prestazioni che ne costituiscono oggetto, bensì - ed è qui il punto di maggiore interesse la capacità, in un contesto di nuovi e maggiori vincoli costituzionali alla spesa pubblica, di condizionare le scelte di bilancio del legislatore, così finendo, in definitiva, per orientarne l’operato. Diversamente detto, l’insacrificabile garanzia dei diritti incomprimibili finirebbe con il divenire una sorta di limite invalicabile cui le scelte del legislatore dovrebbero necessariamente confrontarsi - richiedendogli quindi di reperire i mezzi per il soddisfacimento del loro “nucleo minimo” e senza che questi possano, in alcun modo, essere assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse di finanza pubblica disponibili.3 In sintesi, l’idea ispiratrice del ragionamento della Corte 4 è che quando vengono in rilievo situazioni giuridiche costituzionalmente garantite di soggetti c.d. deboli, e quindi particolarmente meritevoli di tutela, il legislatore dovrebbe, in ogni caso, attivarsi per garantirli, non potendo giustificarne la mancata attuazione a fronte della generica carenza di disponibilità finanziarie, magari destinate a diverse, voluttuarie e facoltative voci di spesa. Pertanto il “percorso” indicato dalla Consulta al legislatore, nazionale o locale che sia, non è indirizzato - come troppo spesso accade invece - dalle risorse ai diritti, bensì, viceversa, dai diritti alle risorse 5, in modo da non lasciare che siano le esigenze economiche a condizionarne i livelli di tutela. Chiare ed inequivoche, in questo senso, le parole della Consulta, secondo cui: «Il diritto del disabile è consacrato […] nella Costituzione e spetta al legislatore predisporre gli 3 L’esistenza di un nucleo minimo dei diritti sociali che deve essere sempre e comunque garantito è costantemente stata avvallata dalla Corte Costituzionale. Questa invero, sin dagli anni 80, è ricorsa alla nozione del “contenuto minimo essenziale” dei diritti sociali. Vedasi, ex multis, C.Cost. n. 185/1998, con cui la Consulta ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dell'art. 2 comma 1, ultima proposizione e dell'art. 3 comma 4 d.l. 17 febbraio 1998 n. 23, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui - non prevedendo l'erogazione a carico del S.s.n. dei medicinali antitumorali, per i quali era stata disposta sperimentazione, a favore di coloro che versavano in condizioni di insufficienti disponibilità economiche - avrebbe inciso sull'aspettativa indotta dal fatto legislativo della sperimentazione accelerata quale facente parte del contenuto minimo del diritto alla salute. Più recentemente si può menzionare la sentenza C.Cost. n. 80/2010, con cui la Consulta, nel dichiarare illegittimo l’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007 n. 244 nella parte in cui, rispettivamente, fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, ha precisato che «il diritto all'istruzione dei disabili costituisce un diritto fondamentale […] e non può, in riferimento a questo, operare il principio secondo cui il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità, in quanto tale potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» In dottrina vi è ampia discussione circa il significato da attribuirsi all’espressione “contenuto minimo essenziale” dei diritti sociali, come riscontrato nella giurisprudenza costituzionale. Invero, resta aperta la questione sul come individuarne e definirne la portata ed i limiti, non trattandosi di concetti assoluti, in quanto predeterminabili solo ex post in ragione dello scrutinio costituzionale dell’irragionevolezza delle disposizioni legislative eventualmente limitatrici. Vedasi, a tale riguardo, O.Chessa, “La misura minima essenziale dei diritti sociali: problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento”, in Giur. cost., 1998, p. 1170 ss., I.Massa Pinto, “Contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e concezione espansiva della costituzione”, in Dir. Pubbl., 2001, p. 114 ss.; L.Trucco, “I livelli essenziali delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali”, in www.gruppodipisa.it, 2013; A.Guazzarotti, L’autoapplicabilità delle norme, un percorso costituzionale, Jovene Editore, 2011, p. 128 ss. 4 In particolare, vedasi il considerato in diritto n. 8 della sentenza in commento 5 In questo senso argomenta, M.Musella, Verso una teoria economica dello sviluppo umano, Maggioli Editore, 2014, p. 103

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