Invero, secondo tale orientamento, le possibilità di ridimensionamento dei trasferimenti agli enti locali non potrebbero quindi mai essere tali da divenire ostacolo allo svolgimento delle loro funzioni, come invece avvenuto nel caso di specie. Secondo le efficaci parole della Corte stessa (sentenza n. 10/2016) «in assenza di adeguate (e certe) fonti di finanziamento cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate». In sintesi, si può pertanto concludere che la Corte ha ritenuto illegittima la disposizione censurata nella parte in cui prevedeva - come detto - una discrezionale e incerta compartecipazione della Regione ad un servizio afferente un diritto fondamentale della persona (quale erogato dalla Provincia), senza tuttavia nulla affermare circa il profilo dei livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP). A questo riguardo un’ulteriore osservazione critica sembra pertanto poter essere mossa, sebbene trattasi di profilo non direttamente esaminato dai Giudici di legittimità. Ove invero il legislatore regionale, in ottemperanza al contenuto della pronuncia in commento, prevedesse una compartecipazione al detto servizio provinciale marginale ma certa (si pensi, ad esempio, ad un contributo pari allo 0,5% della spesa provinciale documentata), rispetterebbe i precetti della Corte circa la necessaria determinatezza dei finanziamenti, senza tuttavia assicurare alcun livello minimo dei servizi finanziati e, quindi, di riflesso, una piena ed efficace garanzia dei diritti degli studenti disabili, la cui fondamentalità 29 è invece ben “radicata” nel nostro ordinamento giuridico. Ne discende quindi che solo una definizione dei livelli essenziali di tali prestazioni, da parte dello Stato ex art. 117 comma 2 lettera m) 30, permetterebbe una piena garanzia dei diritti sociali degli studenti con handicap - come costituzionalmente garantiti - oltre che una loro minima uniformità su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal fatto che l’assistenza di questi non rientri tra la materie di competenza statale. 31 * Dottorando di ricerca, PhD Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali. Università di Ferrara 29 Vedi supra, in particolare nota n. 2 e nota n. 15 30 Testualmente, l’art. 117 comma 2: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. 31 Significative, in questo senso, le parole della Corte (sentenza n. 406/1992) secondo cui, con riguardo alla tutela apprestata dalla L. 104/1992 “legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” «il complessivo disegno (di tale legge) è fondato sulla esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap: al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge e secondo» Per approfondimenti relativi a questa ultima interessante pronuncia si rimanda alle considerazioni di: C.Cocorullo, “L'interesse nazionale quale limite alla potestà legislativa delle Regioni discrezionalmente valutato dallo Stato”, in Diritto e giurisprudenza, 1992, p. 911-913. Per un’analitica descrizione sull’evoluzione del riparto di competenza tra Stato e Regioni, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale fino all’introduzione dell’art. 177 Cost. comma 2, vedasi il dossier di studi del Senato: “Il nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regione. La competenza legislativa concorrente”, Vol. I e II, (a cura di) F.Marcelli, V.Giammusso, disponibili in www.senato.it, 2001. Con riguardo a tale tema, interessanti le osservazioni di M.Luciani, “I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell’art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione”, in Pol. dir., 3/2002”. Più recentemente, in riferimento ai LEP e alla sostenibilità finanziaria dei diritti sociali si rimanda all’ampio contributo di L.Trucco, “Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali”, in www.gruppodipisa.it, Maggio 2013

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