Invero, come già più volte affermato, non solo la condizione giuridica di questi gode di
particolare tutela - non essendo passibile di condizionamento ad esigenze di “cassa” - ma
non sembrano comunque potersi rinvenire concrete, cogenti e circostanziate ragioni di
squilibrio finanziario dell’ente regionale tali da poterne “controbilanciare” - secondo i
principi enucleati dalla Consulta - un benché minimo sacrificio. Detto altrimenti, in
relazione al quadro giuridico delineato dal giudice rimettente, i principi dell’equilibrio di
bilancio e di sostenibilità del debito pubblico - cui concorrono tutte le pubbliche
amministrazioni a seguito del riformato art. 97 Cost. - non potrebbero, in alcun modo,
giustificare la riduzione dei trasferimenti alla Province, peraltro indispensabili, a detta della
Corte, all’effettività del descritto servizio di assistenza e trasporto agli studenti disabili.
L’art. 6 comma 2-bis della L.R. Abruzzo, in forza del suo inciso “nei limiti della disponibilità
finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di
spesa” si è presentato quindi, agli “occhi” della Corte, come una disposizione di finanza
locale che forniva una copertura piuttosto vaga ed incerta alla spesa regionale di
compartecipazione ad un servizio erogato dalle Province, traducendosi, nei fatti, in una
“base giuridica” legittimante la discrezionale e progressiva riduzione di tali trasferimenti,
senza peraltro che alcun onere motivazionale fosse dovuto. Mutuando le parole della
Corte, «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi
regionali per il trasporto ai disabili potevano essere ridotti già nella fase amministrativa di
formazione delle unità previsionali di base, senza che di ciò vi fosse alcuna evidenza o
limite idoneo a dare effettività ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di
trasporto»26.
Pertanto la declaratoria di incostituzionalità della Corte di tale disposizione sembra andare
ad “arricchire” non solo quella giurisprudenza costituzionale a tutela delle situazioni
giuridiche dei soggetti portatori di handicap 27, bensì anche quel filone secondo cui - alla
luce del principio di buon andamento dell’azione amministrativa - vi dovrebbe essere
un’equa ripartizione delle risorse tra i diversi enti, in modo da garantire la corrispondenza
tra risorse e funzioni e da scongiurare un possibile pregiudizio al godimento dei diritti, in
conseguenza del mancato finanziamento dei relativi servizi. 28
26 Considerato n. 18 della sentenza in commento
27 Vedasi nota 14 del presente contributo
28 In tal senso si vedano: C.Cost., n. 68/2011, 51/2013, 1, 4/2014, 188,272/2015 e, ancor più recentemente, C.Cost. n.
188/2015, 10/2016. Proprio quest’ultima, accogliendo i dubbi di legittimità del giudice a quo avverso norme contabili e
finanziarie della regione Piemonte (L.R. 1 e 2/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014 e Bilancio di previsione per
l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”) ha accolto le censure proposte, non solo con
riferimento alle norme relative al buon andamento dell’attività amministrativa, alla tutela delle funzioni proprie e
dell’autonomia finanziaria delle Province - nonché con riguardo all’irragionevolezza della scelta effettuata - ma,
soprattutto, sottoponendo le norme a uno scrutinio anche relativamente alla tutela dei diritti fondamentali. La Corte ha
invero osservato che il mancato finanziamento produce un «evidente pregiudizio al godimento dei diritti» che «non può
essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali». Con
la precedente sentenza C.Cost. n. 188/2015 la Consulta ha invece statuito che « le riduzioni di risorse, per le Regioni
come per le Province, sono legittime purché tali da non rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni; ciò vale
tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, così
da far corrispondere il più possibile esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse
dall'altro […]A determinare il vulnus non è la riduzione in sé della dotazione finanziaria, bensì la sua irragionevole
percentuale, in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di
efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» Per maggiori approfondimenti su questa
importante pronuncia vedasi: G.Boggero, “Una sentenza manipolativa di bilancio: la Corte costituzionale “soccorre”
le Province piemontesi” in Giur. cost., fascicolo 4, 2015, p. 1461 ss. e V.Lubello, “Sulla residua (e confusa) autonomia
finanziaria delle Province” in Giur. cost., fasciolo 5, 2105, p. 1693 ss. Più in generale, sul tema della finanza pubblica e
dei servizi essenziali vedasi: M.Boni, “Accordi, intese, limiti alla spesa e tutela dei servizi essenziali: la Corte
costituzionale traccia le buone pratiche finanziarie tra Stato e Autonomie” in www.federalismi.it, Giugno 2016