Invero, secondo tale orientamento, le possibilità di ridimensionamento dei trasferimenti agli
enti locali non potrebbero quindi mai essere tali da divenire ostacolo allo svolgimento delle
loro funzioni, come invece avvenuto nel caso di specie. Secondo le efficaci parole della
Corte stessa (sentenza n. 10/2016) «in assenza di adeguate (e certe) fonti di
finanziamento cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un
quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza
di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da
rendere alle popolazioni interessate».
In sintesi, si può pertanto concludere che la Corte ha ritenuto illegittima la disposizione
censurata nella parte in cui prevedeva - come detto - una discrezionale e incerta
compartecipazione della Regione ad un servizio afferente un diritto fondamentale della
persona (quale erogato dalla Provincia), senza tuttavia nulla affermare circa il profilo dei
livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP). A questo riguardo un’ulteriore osservazione
critica sembra pertanto poter essere mossa, sebbene trattasi di profilo non direttamente
esaminato dai Giudici di legittimità. Ove invero il legislatore regionale, in ottemperanza al
contenuto della pronuncia in commento, prevedesse una compartecipazione al detto
servizio provinciale marginale ma certa (si pensi, ad esempio, ad un contributo pari allo
0,5% della spesa provinciale documentata), rispetterebbe i precetti della Corte circa la
necessaria determinatezza dei finanziamenti, senza tuttavia assicurare alcun livello
minimo dei servizi finanziati e, quindi, di riflesso, una piena ed efficace garanzia dei diritti
degli studenti disabili, la cui fondamentalità 29 è invece ben “radicata” nel nostro
ordinamento giuridico. Ne discende quindi che solo una definizione dei livelli essenziali di
tali prestazioni, da parte dello Stato ex art. 117 comma 2 lettera m) 30, permetterebbe una
piena garanzia dei diritti sociali degli studenti con handicap - come costituzionalmente
garantiti - oltre che una loro minima uniformità su tutto il territorio nazionale, a prescindere
dal fatto che l’assistenza di questi non rientri tra la materie di competenza statale. 31
* Dottorando di ricerca, PhD Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali.
Università di Ferrara
29 Vedi supra, in particolare nota n. 2 e nota n. 15
30 Testualmente, l’art. 117 comma 2: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale”.
31 Significative, in questo senso, le parole della Corte (sentenza n. 406/1992) secondo cui, con riguardo alla tutela
apprestata dalla L. 104/1992 “legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
«il complessivo disegno (di tale legge) è fondato sulla esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale,
stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di
realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap: al perseguimento di simile
interesse partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge e
secondo» Per approfondimenti relativi a questa ultima interessante pronuncia si rimanda alle considerazioni di:
C.Cocorullo, “L'interesse nazionale quale limite alla potestà legislativa delle Regioni discrezionalmente valutato dallo
Stato”, in Diritto e giurisprudenza, 1992, p. 911-913. Per un’analitica descrizione sull’evoluzione del riparto di
competenza tra Stato e Regioni, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale fino all’introduzione dell’art. 177 Cost.
comma 2, vedasi il dossier di studi del Senato: “Il nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regione. La competenza
legislativa concorrente”, Vol. I e II, (a cura di) F.Marcelli, V.Giammusso, disponibili in www.senato.it, 2001. Con
riguardo a tale tema, interessanti le osservazioni di M.Luciani, “I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito
dell’art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione”, in Pol. dir., 3/2002”. Più recentemente, in riferimento ai LEP e
alla sostenibilità finanziaria dei diritti sociali si rimanda all’ampio contributo di L.Trucco, “Livelli essenziali delle
prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali”, in www.gruppodipisa.it, Maggio 2013