strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso affinché la sua affermazione non
si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto
concreto e reale».6
2. – Venendo quindi ad un più generale inquadramento della pronuncia in esame, questa
può essere inserita tra i casi recentemente affrontati dalla Corte con riguardo alla vexata
questio del rapporto tra i c.d. diritti costosi - in particolare quelli aventi ad oggetto
prestazioni socio assistenziali - e i vincoli di finanza pubblica, il cui rilievo è venuto
particolarmente ad accrescersi dopo la nota e discussa introduzione in Costituzione del
principio dell’equilibrio di bilancio. 7 Si precisa, al riguardo, che mentre in taluni casi sembra
6 Considerato in diritto n. 4 della sentenza in commento. Si noti che la Corte Costituzionale, già con sentenza n.
215/1987, di tipo sostitutivo, aveva trasformato in obbligo quella che, precedentemente, era ritenuta una facoltà
attribuita all’amministrazione scolastica, ovvero l’ammissione gli studenti disabili alle scuole superiori (e alle
università), così attribuendo loro un diritto pieno all’accesso a tale grado di istruzione. Tale questione di legittimità era
stata sollevata nel corso di un giudizio davanti al T.A.R. Lazio e verteva sul rifiuto di consentire ad un’alunna portatrice
di handicap di ripetere la frequenza della prima classe di un istituto professionale. Tale rifiuto era stato quindi motivato
dal Consiglio di classe in virtù dell’asserita incapacità assoluta della ragazza di trarre profitto dalla frequenza scolastica,
nonostante il parere dei servizi specialistici competenti dell’Unità sanitaria locale, secondo i quali questa avrebbe potuto
trarne beneficio almeno a livello di socializzazione con i compagni. Vedasi, al riguardo, R.Belli, “Servizi per la libertà:
diritto inviolabile o interesse diffuso?”, in Giur. cost., 1987, p. 1629 ss. e C.Moro, “L’eguaglianza sostanziale e il
diritto allo studio: una svolta della giurisprudenza costituzionale”, in Giur. cost, p. 3064 ss. Notasi invero che, come
affermato da autorevole dottrina, il diritto all’educazione va inteso come diritto ad una piena socialità del ragazzo
portatore di handicap - anche quando trattasi di soggetti mentalmente menomati - (con riguardo a questi ultimi si è
espressa C.Cost. n. 163/1983 e n. 50/1990), fondato su un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi
ispiratori del disegno costituzionale. In tal senso, F.Furlan, “La tutela costituzionale del cittadino portatore di
handicap”, in C.Cattaneo (a cura di), Terzo settore, statualità e solidarietà sociale, Milano, 2001, p. 258, L.Violini, Art.
38, in M.Celotto, R.Bifuslco, A.Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, p. 791;
C.Colapietro, Diritti dei disabili e Costituzione, p. 56 ss. p. 73 ss. Pertanto, la natura di questo quale “diritto soggettivo
perfetto” non può che implicare la possibilità di un’immediata tutela giudiziaria in caso di violazione, tale per cui il
soggetto leso può pretendere, oltre ai comportamenti dovuti da parte del soggetto obbligato, anche il risarcimento del
danno patito per il mancato soddisfacimento del proprio diritto (ed infine, eventualmente, anche la rimozione dei
comportamenti discriminatori). Detto altrimenti, in caso di ricorso giurisdizionale in materia, quest’ultimo assume
natura di azione di accertamento del diritto leso. Per ulteriori approfondimenti sulla situazione giuridica delle persone
portatrici di handicap e sull’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia vedasi: S.Troilo, “I “nuovi” diritti
sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei disabili tra principi e realtà” in Quad.Cost, Marzo 2016.
Sul piano sovranazionale, il diritto dei disabili a beneficiare di misure che ne garantiscano l’autonomia e l’inserimento
sociale e professionale è garantito dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., mentre l’art. 15 della Carta
sociale europea prevede che: “Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed
alla partecipazione alla vita della comunità”. Da ultimo, l’art. 24 della Convenzione dell’O.N.U. sui diritti delle persone
con disabilità - richiamata anche nella sentenza in commento (considerato in diritto n. 5) e resa esecutiva nel nostro
ordinamento con L. n.18/2009 - impegna i Paesi contraenti a realizzare “un sistema inclusivo a tutti i livelli ed un
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita”.
7 L.Cost 20 aprile 2012 n.1 (in Gazz. Uff., 23 aprile 2012, n. 95) Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale. In realtà, nonostante la citata legge che ha modificato l’art. 81 Cost. sia rubricata “pareggio
di bilancio” vi è concordia in dottrina sul fatto che, dal tenore letterale, decisamente “più elastico” della modificata
disposizione, possa evincersi “solamente” una regola di mero equilibrio tra entrate e spese pubbliche. Vedasi, a tal
riguardo, C.Bergonzini, “Il nuovo principio dell’equilibrio di bilancio: le prime ricadute sull’ordinamento italiano”, in
La legge dei numeri, (a cura di) C.Bergonzini, S.Borrelli, A.Guazzarotti, Jovene, 2016, p. 147 ss. Tra la sterminata
letteratura sul tema vedasi anche: C.Buzzacchi, “Ideologie economiche, vincoli giuridici, effettiva giustiziabilità: il
tema del debito” in Quad. cost., n. 4, 2016 e C.Buzzacchi, Bilancio e stabilità: oltre l’equilibrio finanziario, Milano,
2015; R. Dickmann, “Le regole della governance economica europea il pareggio di bilancio in Costituzione” in
www.federalismi.it, n. 4/2012; T.F. Giupponi, “Il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e la sua
attuazione”, in Quad. cost., 2014, 1; D.Morgante, “La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio”, in
www.federalismi.it, 14/2012; A.Morrone, “Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale” in Quad.Cost.,
2015, n. 3. La stessa Corte Costituzionale ha, a tale riguardo, effettuato degli studi confluiti in un report, a cura di
C.Marchese, dal titolo “Diritti sociali e vincoli di bilancio”, Marzo 2015, disponibile in www.cortecostituzionale.it;