potersi riscontrare un generale avvallo della giurisprudenza costituzionale rispetto alle
politiche di rigore finanziario adottate dai vari esecutivi post 2008 (e quindi a sostegno
dell’indirizzo politico di maggioranza orientato alla compressione della spesa pubblica) 8 pur non tralasciando la Corte di elencare i limiti cui tali interventi devono conformarsi - se
ne rinvengono altri in cui, diversamente, la Consulta ha qualificato come recessive le
ragioni di riduzione delle erogazioni pubbliche rispetto ad altri principi/valori, quale quello
di parità di trattamento ex art. 3 Cost. 9
Ne risulta pertanto una casistica piuttosto ampia e complessa che difficilmente si potrebbe
“sistematizzare” in un orientamento univoco, tanto più che vi è, in materia, una continua
evoluzione.10
Merita tuttavia, a tal riguardo, di essere sottolineata una particolarità non trascurabile
inerente l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in commento: diversamente dalla
maggior parte delle altre pronunce sul tema, concernenti misure legislative adottate
seguitamente alla recente crisi economico finanziaria - e la cui ratio sembra risiedere
proprio nell’esigenza di contenere la spesa pubblica a fronte dell’avverso contesto
internazionale e del “nuovo quadro” della c.d. governace economica europea - la
questione di legittimità sollevata dal TAR Abruzzo - con ordinanza 19 Marzo 2014 riguarda una disposizione normativa apparentemente avulsa 11, dati i tempi di adozione, da
tale contesto: trattasi invero dell’art. 6 comma 2-bis della L.R. Abruzzo n. 78/1978 come
modificato dall’art. 88 comma 4 della L.R. n.15/2004 12 (“Legge finanziaria regionale 2004”),
nella parte in cui quest’ultima prevedeva che per alcuni interventi di sostegno agli studenti
disabili, in particolare quelli di trasporto scolastico 13, la Giunta regionale garantisse un
contributo del 50% della spesa necessaria e documentata delle Province solo nei limiti
delle disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul
pertinente capitolo di spesa.
8 In questo F.Bilancia, “Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e
unione monetaria” in www.rivistaaic.it, Maggio 2014, secondo cui la giurisprudenza costituzionale avrebbe
sostanzialmente aderito alle politiche di rigore finanziario adottate dal Governo, così dichiarando illegittime molte leggi
di spesa, soprattutto regionali, per difetto di copertura finanziaria «può senz’altro convenirsi che in questa fase la Corte
Costituzionale tenda piuttosto a difendere le posizioni più rigorose assunte dal governo centrale» Vedasi, ex multis,
C.Cost. n. 310/2013 con cui la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei blocchi
stipendiali dei docenti universitari, stabiliti dall'art. 9, comma 21, primo, secondo e terzo periodo, del d.l. 31 maggio
2010 n. 78. Ivi la Corte evoca la modifica del quadro normativo costituzionale di riferimento, richiamando gli artt. 81 e
119 Cost., così ricordando che questi impongono il « rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche
amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo » Vedi, a tal riguardo, L.Pace, “La Corte
costituzionale fa proprie le “ragioni della crisi” e rinnega se stessa” in Giur. cost., 2013, p. 4993 ss. Più recentemente,
con una sentenza che ha suscitato ampio dibattito in dottrina, la Consulta ha dichiarato illegittima la c.d. “Robin Hood
tax” facendo decorrere gli effetti di tale pronuncia ex nunc, anziché ex tunc e mostrando comunque, in maniera
inequivoca, una certa “rinnovata sensibilità” per le conseguenze sul piano finanziario delle proprie decisioni c.d. di
spesa (sent. n. 10/2015). Invero, nel caso di specie la Corte avrebbe rilevato come l’applicazione retroattiva della
declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe determinato una grave violazione dell’equilibrio di bilancio ai sensi
dell’art. 81 Cost., con uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra
finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l’Italia si è obbligata in sede di Unione
europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Ne è scaturita la considerazione che « le conseguenze
complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata avrebbero finito per richiedere, in un
periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione
della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura
favorevole» Secondo S.Cagliarini, “La Corte tra Robin Hood tax e legislatore senza terra”, in Consulta online, in
www.giurcost.org, 2015, n. 1 ciò che segna il vero elemento di novità della sentenza è che, se fino ad ora il nucleo
essenziale dei diritti ed i principi fondamentali del sistema costituzionale rappresentavano una sorta di controlimite
rispetto alla possibilità di bilanciamento, sembra con questa venire travolto ogni argine di contenimento rispetto alla
necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario.