Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, tale molteplicità di interventi non può comportare che,
laddove è previsto che siano garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati (art. 13 citato), la persona disabile abbia «il diritto a vedersi attribuito un insegnante di
sostegno per un numero di ore predeterminato», dovendo l’amministrazione provvedere in tal senso
tenendo conto anche delle risorse economiche disponibili.
2.2.2 – Con il secondo motivo il rimettente sostiene che le disposizioni censurate si pongano in
contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione all’art. 38, terzo comma, Cost., perché farebbero venir
meno le condizioni minime per l’integrazione scolastica, con ripercussioni negative sull’avviamento
professionale.
In ragione delle citate norme contenute nella legge n. 104 del 1992, l’Avvocatura ritiene che anche la
censura in esame sia infondata.
Non sarebbe stato leso neanche l’inserimento del disabile nel mondo del lavoro, essendo
quest’ultimo garantito da apposite norme contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili).
2.2.3 – In relazione alla denunciata violazione dell’art. 10 Cost., l’interveniente rileva che tale
disposizione si riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario, laddove il giudice a quo si
limita a richiamare norme pattizie «senza evidenziare le parti in cui le stesse sarebbero riproduttive di
analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale».
L’Avvocatura osserva, inoltre, che le norme internazionali richiamate dal rimettente avrebbero
carattere meramente programmatico e lascerebbero agli Stati la discrezionalità nell’individuare le misure
con le quali assicurare la fruizione dei suddetti diritti.
2.2.4 – La difesa dello Stato sostiene, infine, che anche le censure relative alla violazione degli artt.
34 e 38 Cost., in relazione agli artt. 30 e 31 Cost. siano infondate, in quanto il legislatore non avrebbe
pregiudicato il diritto del disabile all’istruzione obbligatoria di cui all’art. 34 Cost., data la molteplicità
degli interventi disposti in tal senso e che la riduzione delle ore di sostegno consentirebbe, comunque,
l’integrazione scolastica delle persone disabili.
Non sarebbe leso neanche il diritto del disabile all’inserimento nel mondo del lavoro, previsto
dall’art. 38, terzo comma, Cost., e lo Stato non sarebbe venuto meno al suo obbligo di affiancare o
sostituire la famiglia nella cura del disabile, come previsto dagli artt. 38, quarto comma, e 30, primo
comma, Cost.
Considerato in diritto
1. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui,
rispettivamente, fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di
assumere con contratto a tempo determinato i suddetti insegnanti, in deroga al rapporto docenti ed alunni
indicato dall’art. 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997, in presenza di disabilità particolarmente
gravi.
Ad avviso del giudice rimettente le norme censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 38, terzo e quarto
comma, della Costituzione, in quanto, in contrasto con i valori di solidarietà collettiva nei confronti dei
disabili gravi, ne impedirebbero «il pieno sviluppo, la loro effettiva partecipazione alla vita politica,
economica e sociale del Paese» ed introdurrebbero «un regime discriminatorio illogico e irrazionale» che
non terrebbe conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei
loro diritti.