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dalla stessa giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza capostipite n. 1/1966 fino alle più
recenti decisioni quali le sentenze nn. 25028 e 266 del 201329.
Dall’altra, invece, si sostiene che la costituzionalizzazione dei vincoli di bilancio abbia
modificato radicalmente la nostra Carta costituzionale, che, se prima poteva contemperare le scelte
economico-finanziarie con i diritti fondamentali dei cittadini, ora, dopo la riforma, deve privilegiare
le procedure di contenimento della spesa pubblica, condizionando i diritti di prestazione al potere di
spesa. In altri termini, con la novella del 2012 si sarebbe «compiuto il transito da un disegno
costituzionale che non vietava alla politica democratica di decidere misure keynesiane espansive di
deficit spending (fermo restando il limite generico dell’equilibrio finanziario) a un assetto che
invece le vieta in linea di principio, consentendone la praticabilità solo a condizioni enumerate e
particolarmente rigorose»30. Spetterebbe, allora, alla Corte bilanciare i diritti fondamentali, tra cui i
diritti sociali di prestazione, cioè “i diritti costituzionali che costano”, con le esigenze finanziarie di
bilancio, per cui una legge limitativa della loro tutela, trovando adeguata copertura costituzionale
nel principio dell’equilibrio finanziario, potrebbe sottrarsi a censure di incostituzionalità, anche se
prospettate in relazione agli artt. 2 e 3 Cost.
2. Il quadro dei vincoli comunitari.
Senza entrare nello specifico della disciplina comunitaria, occorre ricordare come i vincoli
europei del Trattato di Maastricht del 1992, che subordinavano la partecipazione degli Stati
nazionali alla Unione al rispetto dei parametri del rapporto deficit/PIL pari al 3% e del rapporto
debito pubblico/PIL pari al 60%, siano stati via via specificati e rafforzati dal Patto di Stabilità e
Crescita del 199731, successivamente riformato32, divenendo sempre più rigorosi e stringenti
attraverso l’approvazione del c.d. Six Pack e del Patto Euro plus del 201133 fino a culminare con il
più recente Fiscal compact 34.
dei Trattati europei, Fiscal compact e Costituzione italiana, in Rivista AIC, n. 1/2015, part. 12; M. BERGO, Pareggio di
bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma
costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, cit., part. 33-34; C. PINELLI, Interpretazione e interpreti dell’equilibrio
di bilancio, in Astrid, n. 6/2015, specie 5, che non rinviene elementi di rigidità nel nuovo art. 81 Cost., quanto piuttosto
nel Fiscal Compact nella parte in cui stabilisce la “tabella di marcia” per il rientro del debito pubblico per i paesi in cui
questo supera il 60 % nel rapporto con il PIL.
28
V. Corte cost. 25 ottobre 2013, n. 250, per cui «il principio dell’equilibrio tendenziale del bilancio, già
individuato da questa Corte come precetto dinamico della gestione finanziaria (…), consiste nella continua ricerca di
un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità
pubbliche (…) non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell’entrata» (punto 3.2 del Cons. dir.).
29
Corte cost. 13 novembre 2013, n. 266.
30
O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 402.
31
Il Patto di Stabilità e di Crescita ( PSC ) era costituito nella sua originaria formulazione dalla risoluzione del
Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 a seguito della adesione di undici paesi (Austria, Belgio,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna), successivamente esteso anche a
Cipro, Estonia, Malta, Slovacchia e Slovenia, facenti parte della c.d. Eurozona, e poi anche a Bulgaria, Danimarca,
Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia ed Ungheria, che non hanno adottato la
moneta dell’Unione. Tale risoluzione sanciva l’impegno degli Stati a perseguire l’obiettivo di medio termine di un saldo
del conto economico delle pubbliche amministrazioni prossimo al pareggio o in avanzo. Il Patto era altresì composto da
due regolamenti del Consiglio, il n. 1466/97 ed il n. 1467/97 del 7 luglio 1997, che rispettivamente miravano alla
sorveglianza sulle politiche economiche degli Stati membri ed acceleravano le modalità di attuazione della procedura
prevista per i disavanzi eccessivi.
32
Una prima revisione del Patto avveniva con l’approvazione dei Regolamenti n. 1055/2005 e 1056/2005, che
consentivano di scorporare dal calcolo del disavanzo consentito alcune spese di investimento.
33
Con il Patto Euro plus , adottato con una dichiarazione congiunta dei Capi di Stato e di Governo in data 11 marzo
2011, gli Stati si impegnavano a recepire nei loro ordinamenti interni le regole europee di bilancio già contenute nel
Patto di Stabilità e Crescita del 1997 e nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, tra cui i noti parametri del 3% di
rapporto tra disavanzo e PIL e del 60% del rapporto tra debito e PIL allo scopo di evitare disavanzi eccessivi (attuale
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