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Il vecchio art. 81 Cost. veniva, quindi, interpretato come previsione della corretta regola
procedurale, secondo cui nessuna legge che importi nuove e maggiori spese può essere approvata
dal Parlamento senza indicare i mezzi per farvi fronte23.
Il punctum dolens del dibattito dottrinario si incentra allora sul rilievo da attribuire al passaggio
dalla precedente formulazione alla nuova declinazione dell’art. 81 Cost. e se quest’ultima abbia
comportato o meno un radicale mutamento della politica finanziaria sia a livello statale che a livello
locale, finendo con il sacrificare alla sostenibilità finanziaria anche la tutela dei diritti fondamentali
e, tra questi, dei diritti sociali24.
Da un lato, si afferma che, nonostante l’avvenuta costituzionalizzazione del principio
dell’equilibro finanziario ed i più stringenti vincoli europei, imposti alle politiche nazionali di
bilancio sin dal Trattato di Maastricht del 1992, residui ancora una flessibilità della norma
costituzionale, dato che la duttilità è il solo modo per evitare che «regole di bilancio troppo rigide
producano (…) il rischio di indiscriminata compressione dei diritti fondamentali a causa delle
limitazioni di bilancio»25. Tale costituzionalizzazione, anche alla luce del primo comma del
novellato art. 8126, che impone di porre in essere politiche anticicliche, consentirebbe ancora
l’utilizzo di politiche di disavanzo, prevedendo altresì meccanismi mediante i quali lo Stato, tanto
nella fasi avverse del ciclo, quanto in occasione di eventi eccezionali, debba concorrere ad
assicurare il finanziamento da parte delle autonomie territoriali dei “livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali”27: e ciò come confermato
23
V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, cit., 158 ss.; A. BRANCASI, Introduzione, in AA.VV., Crisi
economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra
internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale (a cura di R. Bifulco e O.
Roselli), Torino 2013, 119 ss.; O. CHESSA, La Costituzione della moneta, cit., 401.
24
Sulla nozione di diritti sociali, P. BISCARETTI DI RUFFIA, I diritti sociali, in Noviss. Dig. It., Torino 1960, 759 ss.;
B. CARAVITA, Oltre l’uguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, c. 2, Cost., Padova 1984; A. Baldassarre, Diritti
sociali, in Enc. giur., vol.XI, Roma 1989, 30 ss., che distingue i diritti sociali incondizionati, che attengono a rapporti
giuridici che si istituiscono su libera iniziativa delle parti, dai diritti sociali condizionati, cioè «diritti il cui godimento
dipende dall’esistenza di un presupposto di fatto, vale a dire la presenza di un’organizzazione erogatrice delle
prestazioni oggetto dei diritti stessi o, comunque, necessaria per rendere possibili i comportamenti o le condotte
formanti il contenuto di quei diritti»; L. ELIA, Relazione di sintesi, in I diritti fondamentali oggi, Atti del V convegno
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 30 novembre -1 dicembre 1990, Padova 1995, 305 (per il quale M.
Losana, Leopoldo Elia e i diritti sociali, in AA.VV., La lezione di Leopoldo Elia, a cura di M. Dogliani, Napoli 2011,
211 ss.), utilizza l’espressione in modo ristretto, riferendosi ai soli «diritti a prestazione da parte dello Stato, diritti cioè
che implicano una richiesta diretta allo Stato di soddisfare esigenze primarie della persona; F. MODUGNO, I “nuovi
diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1994, 71; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali,
II ed., Torino 2005, passim; G. RAZZANO, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, nella Rivista telematica del
“Gruppo di Pisa”, 2012; L. PERFETTI, I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare
nel rapporto con l’autorità, in Dir. pubbl., 2013, 61 ss.
25
M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di
costituzionalità, cit., 18 ss., specie 21-28, trae ulteriore conferma della flessibilità del nuovo impianto normativo: «il
saldo che conta è quello “strutturale” e quel saldo non si ottiene sulla base di un mero computo aritmetico delle entrate e
delle uscite, ma va desunto da un calcolo più complesso (e discrezionale), che deve tenere conto degli effetti del ciclo
economico». V. anche ID., Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., specie 40; A. BRANCASI, Il principio
del pareggio di bilancio in Costituzione, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2012; N. LUPO, Costituzione europea,
pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse in Amministrazione in cammino, 25 ottobre 2011; D.
CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista AIC, n. 2/2012; M. BERGO, Pareggio di
bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma
costituzionale più silenziosa degli ultimi tempi, in Federalismi.it, n. 6/2013; G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola
del pareggio di bilancio, cit.
26
Il novellato art. 81, primo comma, Cost. «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico».
27
Così A. MORRONE, Pareggio di bilancio e Stato costituzionale, cit., 9, che richiama l’art. 5, comma 1, lett. g),
della legge cost. n. 1 del 2012. Concordano D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, cit.,
specie 4 «Il pareggio di bilancio, pertanto, in coerenza con la legislazione europea, non preclude in maniera assoluta il
ricorso all’indebitamento e prevede dei margini di flessibilità tutt’altro che irrilevanti»; F. R. DE MARTINO, Revisione
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