obiettivo indubbiamente ottimale, questo (ovviamente in quei rapporti di lavoro in cui, come in quelli
dell'impiego statale, l'ultima retribuzione non possa essere quanto meno inferiore a quelle precedenti).
Ad esso il legislatore può, però, con gradualità avvicinarsi (come ha poi operato, sempre nell'ambito del
sistema pensionistico statale, aumentando la base pensionabile con gli artt. 43 e 53 del citato t.u. n. 1092
del 1973, nel testo sostituito dagli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177), nell'esercizio di una
discrezionalità, che faccia pur sempre salvi gl'inderogabili criteri di proporzionalità e di adeguatezza
sopra indicati; e valgono in proposito i principi già affermati da questa Corte nelle sentenze n.124 del
1968, n.57 del 1973, n.92 del 1975, n. 275 del 1976.
5. Le norme in esame sono state denunciate anche per violazione del principio d'eguaglianza, in
quanto creerebbero una sperequazione in subiecta materia tra i dipendenti statali, i cui trattamenti di
quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato, e quei dipendenti pubblici, il cui fondo pensioni è
gestito da apposite Casse amministrate dagl'Istituti di Previdenza nell'ambito del Ministero del Tesoro:
per i primi, infatti, il limite superiore della base pensionabile non può travalicare, come detto, l'ottanta
per cento, mentre per i secondi è possibile che la pensione eguagli l'ultima retribuzione percepita in
servizio.
Nemmeno sotto questo profilo la questione è fondata.
Come esattamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, non sussiste, sia riguardo al trattamento
economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di
quiescenza, quella parità di situazioni che è il presupposto per la valutazione della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di una diversità di disciplina. Diversità che nel
caso in esame (a differenza della questione oggetto della sentenza di questa Corte n. 15 del 1980) va
rapportata appunto ad elementi specifici, quali sopra indicati, dei due sistemi pensionistici. Il che non
impedisce, peraltro, di sottolineare anche in questa occasione l'esigenza di procedere ad un riordino
dell'intera materia, nel segno di una sostanziale perequazione, onde agguagliarne gl'istituti al meglio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo
comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di
quiescenza del personale statale), come modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte
dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, con ordinanza del 18 aprile 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere