Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano
innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di
handicap, a ripetere nell'anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell'Istituto
Professionale di Stato per il Commercio "N. Garrone" di Roma. Costei nell'anno precedente era stata
ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di reiscrizione, aveva rimesso la
questione al Provveditore agli studi, facendo presente che - secondo gli insegnanti - la giovane non
avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella scuola media superiore. Il Provveditore
agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata all'istanza, aveva invitato il Preside ad acquisire
presso i competenti servizi specialistici dell'USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di
accertamenti di carattere sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi
nell'anno precedente e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso
sanitario, peraltro, aveva escluso che l'handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed
aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo quanto
all'apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e dell'integrazione, sì da far
ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale l'isolamento avrebbe contribuito in
maniera assolutamente negativa alla formazione del carattere.
Ciononostante, la richiesta di reiscrizione era stata respinta di fatto, con il rifiuto opposto alla
giovane ad assistere alle lezioni.
2. - Con ordinanza del 28 novembre 1984, il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost.
All'inserimento scolastico degli handicappati - ricorda innanzitutto il TAR rimettente - si provvide
solo a partire dagli anni sessanta, prima mediante classi speciali e differenziali (circolari nn. 4525 del
1962 e 93 del 1963), poi con l'ammissione in classi normali, opportunamente dimensionate, e
l'utilizzazione in esse di insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del 1976 e 216 del 1977).
Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e 7) forme di integrazione e di
sostegno in favore degli alunni handicappati, in particolare con l'impiego di insegnanti specializzati e,
nella scuola media, anche di attività scolastiche integrative.
Con l'art. 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si provvide poi a fissare le dotazioni organiche del
personale docente delle scuole materne, elementari e medie, tenendo conto dei posti di sostegno da
istituire a favore degli alunni portatori di handicaps.
Ciò premesso, il TAR del Lazio osserva che l'impugnato art. 28 l. n. 118/1971 - recante
"Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili" - dispondendo in ordine alla frequenza scolastica di costoro, prevede, al secondo comma,
che "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire
o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali"; ed al terzo
comma, che "Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie
superiori ed universitarie".
Richiamando le deduzioni dei ricorrenti, il giudice a quo lamenta che tali disposizioni nulla
prevedano in favore degli handicappati, diversamente che per i mutilati ed invalidi civili, cui si assicura
la frequenza scolastica anche se afflitti da menomazioni fisiche o psichiche pari a quelle dei primi. Ma
avverte che "la questione investe più direttamente" le richiamate disposizioni delle leggi nn. 517 del
1977 e 270 del 1982, in quanto non garantiscono agli handicappati la frequenza nella scuola media di
secondo grado; ed assume che tale carenza legislativa sia incostituzionale: "in particolare rispetto all'art.
3 che, dopo affermato il principio di uguaglianza, affida all'Ordinamento il compito di rimuovere gli
ostacoli impedenti il pieno sviluppo della persona umana; rispetto all'art. 30 che consacra il diritto