all'istruzione di ogni cittadino; all'art. 31 che affida alla Repubblica il compito di proteggere la gioventù,
favorendo gli istituti necessari allo scopo; come anche all'art. 34 ove si afferma che la Repubblica rende
effettivo il diritto di tutti a frequentare la scuola".
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.
Si sono invece costituite le parti private Giovanni e Carla Salvi e Liliana Carosi, a mezzo degli avv.ti
G.C. Sciacca e P. d'Amelio.
Nella relativa memoria vengono svolte considerazioni analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza di
rimessione.
Si assume, in particolare, essere privo di giustificazione che si prevedano per l'invalido civile misure
atte ad agevolarne l'inserimento nella vita sociale e lavorativa, mentre l'handicappato sarebbe tutelato
"solo per quanto riguarda il suo inserimento nella scuola dell'obbligo, dopo di che, essendo le sue
minorazioni tali da impedirgli un'attività lavorativa normale, viene completamente abbandonato". Ciò
sarebbe in contrasto con i principi posti dagli artt. 30, 31, 34 e 38, 3 comma, Cost., dai quali
discenderebbe il compito dello Stato di garantire anche ai minorati formazione ed educazione (intese
come sviluppo integrale della persona: art. 2 Cost.), nonché il conseguente avviamento professionale. La
permanenza nel contesto scolastico dopo la scuola dell'obbligo sarebbe invero uno dei mezzi di
attuazione di tali fini, in mancanza della quale dovrebbe preventivarsi "una sicura regressione, in termini
di maturazione psico-intellettuale e di socialità" e si renderebbero perciò vani i risultati già raggiunti.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dubita, in
riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 34 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 30 marzo
1971, n. 118, recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili".
Tale disposizione detta "Provvedimenti per la frequenza scolastica" di questi ultimi: ed in
particolare, dopo aver previsto, nel primo comma, misure dirette a rendere possibile o comunque ad
agevolare in generale l'accesso e la permanenza nella scuola (trasporto gratuito dalla abitazione alla
scuola, accesso a questa mediante adatti accorgimenti ed eliminazione delle cosiddette barriere
architettoniche, assistenza agli invalidi più gravi durante le ore scolastiche) prescrive, nel secondo
comma, che, per quanto riguarda l'istruzione dell'obbligo, questa "deve avvenire nelle classi normali
della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da
menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o
l'inserimento nelle predette classi normali".
Il terzo comma dispone che "sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle
scuole medie superiori ed universitarie"; il quarto comma infine, estende la medesima disciplina alle
istituzioni prescolastiche e ai doposcuola. Come precisato in narrativa, nel caso di specie il TAR
rimettente era chiamato a decidere in ordine alla legittimità della mancata reiscrizione di una giovane
portatrice di handicap alla prima classe di un istituto professionale di Stato, manifestata col rifiuto
oppostole ad assistere alle lezioni nonostante il contrario parere espresso dai competenti servizi
specialistici sotto il profilo sanitario e psicologico; parere nel quale era stata sottolineata la non gravità
dell'affezione e la fondamentale importanza della frequenza scolastica nell'indurre momenti di
socializzazione ed integrazione atti a favorirne un'evoluzione positiva.
La questione è quindi indubbiamente rilevante, posto che la disposizione impugnata, nella
prospettazione del giudice a quo, non assicura ai portatori di handicaps il diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori.