ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze pronunciate da
questa Corte con riguardo alla manovra economica del 1992»58.
Dunque, la prima declinazione che sembra assumere la ragionevolezza è quella temporale.
Oltre a tale valenza, la ragionevolezza assume l’ulteriore significato di criterio di contemperamento
tra perseguimento dei vincoli di bilancio e salvaguardia del nucleo fondamentale dei diritti.
Infatti, se è vero che il contesto di crisi economica e la conseguente introduzione di
stringenti vincoli di bilancio consentono di imporre sacrifici alle situazioni giuridiche facenti capo
ai singoli, anche in virtù di un principio solidaristico59, è altresì vero che tali sacrifici incontrano il
limite del “nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana”60. Dunque, senza che
la Corte possa sostituirsi in valutazioni spettanti al legislatore, occorre verificare quale sia il nucleo
intangibile in relazione ai diritti sociali.
La risposta si può ricercare nella giurisprudenza costituzionale. Quest’ultima, in talune
pronunzie, sembra individuare il nucleo intangibile nei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali61.
Un simile problema si è posto in maniera pressante per quanto concerne l’erogazione delle
prestazioni sanitarie. In tale ambito convergono una pluralità di competenze: in primo luogo la
competenza regionale in materia di “tutela della salute” e, successivamente, le competenze in
materia di “coordinamento della finanza pubblica” e di “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti diritti civili e sociali”.
In un simile contesto occorre procedere con ordine, cominciando a prendere in
considerazione i rapporti tra “tutela della salute” e “coordinamento della finanza pubblica”. In
relazione a questo ambito, la Corte ha ripetutamente statuito che: «l’autonomia legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della
gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi di finanza pubblica e
del contenimento della spesa»62. Pertanto, «il legislatore statale può legittimamente imporre alle
58
V. sent. n. 310/2013.
Il principio solidaristico, quale forma di legittimazione dei sacrifici imposti, è richiamato nella sent. n. 116/2013.
60
In questo senso, v. sent. n. 222/2013. Singolare la posizione sostenuta in dottrina da S. SCAGLIARINI, Diritti sociali
nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale, cit., 57, secondo cui sarebbe, invece, l’eguaglianza
sostanziale «il controlimite al limite delle risorse disponibili».
61
Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, v. M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato
e Regione (a proposito dell’art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione), in San. Pubbl., 2002, 1025; C. PINELLI, Sui livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002,
887; A. ANZON DEMMIG, Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni, in Giur. cost.,
2010, 155; L. TRUCCO, I livelli essenziali delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in
www.gruppodipisa.it.; A. D’ALOIA, Diritto e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in
Le Regioni, 2003, VI; I. CIOLLI, I diritti sociali, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit., 101; A.
SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo: più sobrio, solidale e
sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011.
62
Così, sentt. nn. 193/2007; 91/2012; 163/2011.
59
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents