ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalle richiamate sentenze pronunciate da questa Corte con riguardo alla manovra economica del 1992»58. Dunque, la prima declinazione che sembra assumere la ragionevolezza è quella temporale. Oltre a tale valenza, la ragionevolezza assume l’ulteriore significato di criterio di contemperamento tra perseguimento dei vincoli di bilancio e salvaguardia del nucleo fondamentale dei diritti. Infatti, se è vero che il contesto di crisi economica e la conseguente introduzione di stringenti vincoli di bilancio consentono di imporre sacrifici alle situazioni giuridiche facenti capo ai singoli, anche in virtù di un principio solidaristico59, è altresì vero che tali sacrifici incontrano il limite del “nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana”60. Dunque, senza che la Corte possa sostituirsi in valutazioni spettanti al legislatore, occorre verificare quale sia il nucleo intangibile in relazione ai diritti sociali. La risposta si può ricercare nella giurisprudenza costituzionale. Quest’ultima, in talune pronunzie, sembra individuare il nucleo intangibile nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali61. Un simile problema si è posto in maniera pressante per quanto concerne l’erogazione delle prestazioni sanitarie. In tale ambito convergono una pluralità di competenze: in primo luogo la competenza regionale in materia di “tutela della salute” e, successivamente, le competenze in materia di “coordinamento della finanza pubblica” e di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali”. In un simile contesto occorre procedere con ordine, cominciando a prendere in considerazione i rapporti tra “tutela della salute” e “coordinamento della finanza pubblica”. In relazione a questo ambito, la Corte ha ripetutamente statuito che: «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi di finanza pubblica e del contenimento della spesa»62. Pertanto, «il legislatore statale può legittimamente imporre alle                                                              58 V. sent. n. 310/2013. Il principio solidaristico, quale forma di legittimazione dei sacrifici imposti, è richiamato nella sent. n. 116/2013. 60 In questo senso, v. sent. n. 222/2013. Singolare la posizione sostenuta in dottrina da S. SCAGLIARINI, Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale, cit., 57, secondo cui sarebbe, invece, l’eguaglianza sostanziale «il controlimite al limite delle risorse disponibili». 61 Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, v. M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regione (a proposito dell’art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione), in San. Pubbl., 2002, 1025; C. PINELLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002, 887; A. ANZON DEMMIG, Potestà legislativa regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni, in Giur. cost., 2010, 155; L. TRUCCO, I livelli essenziali delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in www.gruppodipisa.it.; A. D’ALOIA, Diritto e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, VI; I. CIOLLI, I diritti sociali, in Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, cit., 101; A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo modello sociale europeo: più sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 4/2011. 62 Così, sentt. nn. 193/2007; 91/2012; 163/2011. 59    

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