Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»63. Ciò in quanto «le norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario»64. Sciolto il primo nodo, occorre sciogliere il secondo, ossia il rapporto tra “coordinamento della finanza pubblica” e “livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali”. In relazione a tale profilo, bisogna evidenziare come la necessità di contemperare le esigenze di spesa con un minimo garantito dei diritti sociali, imponga il rispetto dei summenzionati livelli essenziali65. Dall’esame della giurisprudenza costituzionale sembra che le chiavi di volta siano da rinvenirsi nel principio di ragionevolezza, nella valorizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali, nonché nel principio solidaristico66. Resta, però, da vedere a quali conclusioni sia giunta la dottrina, interrogandosi sia sui profili interni che sovranazionali. 3. Ragionevolezza, livelli essenziali delle prestazioni, sussidiarietà orizzontale: quale strada seguire al fine di garantire i diritti sociali? La necessità di trovare un contemperamento tra vincoli di bilancio e soddisfacimento dei diritti sociali ha indotto la dottrina ad un’attenta indagine del testo costituzionale al fine, da un lato, di verificare la rispondenza delle soluzioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, e, dall’altro, di elaborare risposte che possano trovare nel testo costituzionale una solida base. La dottrina più consolidata è giunta a trovare un appiglio nel principio di ragionevolezza, anche se quest’ultimo richiede particolari cautele nel proprio impiego67. Tali cautele sono legate, in primo luogo, alla definizione dei ruoli e dei compiti, rispettivamente, della Corte costituzionale e del legislatore. L’allocazione delle risorse, infatti, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore,                                                              63 V. sentt. nn. 52/2010; 163/2011; 91/2012; 163/2011; 180/2013. V. sentt. nn. 139/2009; 237/2009; 180/2013. 65 V. sentt. nn. 187/2012; 222/2013. 66 Tali strumenti si sono dimostrati decisivi anche là dove la Corte è intervenuta con declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alla normativa di revisione della spesa pubblica. In tal senso, v. la sent. n. 116/2013 relativa all’art. 18, co. 22-bis, del D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) che prevedeva l’introduzione di un contributo di perequazione imposto ai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie i cui importi superino complessivamente i 90.000 euro lordi annui. Ad una simile misura è stata riconosciuta natura tributaria, in quanto costituiva un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici e ne è stata altresì riconosciuta la contrarietà con l’art. 3 Cost., in virtù della disparità di trattamento che essa realizzava tra i cittadini. Analoghe problematiche sono state affrontate nella sent. n. 223/2012 inerente al blocco dell’adeguamento automatico del trattamento economico dei magistrati ed alla decurtazione delle indennità dagli stessi percepite e nella sent. n. 241/2012 riguardante l’introduzione di un «contributo di solidarietà» gravante sui titolari di redditi superiori ai 300.000 euro annui. 67 Sul costante ricorso da parte della giurisprudenza costituzionale al principio della ragionevolezza al fine di disciplinare il rapporto tra diritti sociali e risorse finanziarie, v. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, cit., 90; 64    

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