nella quale la Consulta non può inferire68. È questo il fondamentale limite al controllo di legittimità costituzionale in materia. Nel rispetto di siffatto argine, però, è ben possibile per i giudici costituzionali operare delle valutazioni. L’impiego del parametro della ragionevolezza è suscettibile di diverse declinazioni. Cominciando con il considerare la forma di impiego più lineare, esso consente di operare una valutazione dei sacrifici imposti ai diritti sociali ricorrendo allo strumento del tertium comparationis e comparando, dunque, la diversa regolamentazione di fattispecie analoghe69. Tale situazione non sempre ricorre, ragion per cui frequentemente quando è invocato il parametro della ragionevolezza, esso implica una valutazione intrinseca della fattispecie normativa da parte dei giudici costituzionali. Sebbene tale valutazione sia soggetta al limite della discrezionalità del legislatore, ciò non toglie che essa consenta di verificare la sussistenza della possibilità di raggiungere i medesimi risultati con un minor sacrificio dei diritti de quibus. Il problema che si pone in questo caso è dato dalle grandezze non omogenee tra le quali deve essere operato il bilanciamento: da un lato, infatti, rinveniamo diritti fondamentali e, dall’altro lato, i principi di bilancio70. Intuitivamente si sarebbe portati ad arrecare una prevalenza ai primi; si potrebbe trattare, tuttavia, di una conclusione semplicistica. Come si è avuto modo di verificare, i diritti sociali (più di tutte le altre categorie di diritti) si presentano condizionati dall’argomento delle risorse disponibili, ragion per cui in assenza di queste ultime essi sarebbero privi di effettività71. È questa la basilare ragione per cui è possibile                                                              68 Sul punto, v. F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione – in attuazione della parte prima (quella “intoccabile”) della Costituzione, in www.rivistaaic.it, 3/2013, 10; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 9, la quale richiama la decisione della Consulta n. 180/1992, secondo cui «rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle disposizioni finanziarie dall’altro lato. Discrezionalità che questa Corte, che è priva dei necessari poteri istruttori, non può sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate». 69 La diversa regolamentazione di situazioni analoghe, infatti, si palesa suscettibile di incidere sul principio solidaristico, quale principio che durante le situazioni di crisi economica e finanziaria dovrebbe consentire di far permanere coesa la comunità politica (v. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, cit., 92). 70 In dottrina si riscontrano posizioni diverse in relazione alla possibilità di configurare un simile bilanciamento. In senso favorevole, per tutti, v. A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, cit., 90. Contra, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 109; C. PINELLI, Diritti sociali condizionati, argomento delle risorse disponibili, principio di equilibrio finanziario, in in Nel lungo andare. Una costituzione alla prova dell’esperienza, a cura di C. PINELLI, Napoli, 2012; F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili, cit., 16. Rende bene la complessità del discorso C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit., 9, secondo cui il bilanciamento non avverrebbe direttamente tra risorse finanziarie e diritti, bensì si tratterebbe di una ponderazione tra diritti, tenendo in considerazione, da un lato, le situazioni giuridiche alle quali sono stati imposti sacrifici e, dall’altro lato, i diritti in favore dei quali si è deciso lo stanziamento delle risorse. Occorre, peraltro, porre attenzione alla giurisprudenza costituzionale più recente secondo cui il bilanciamento non sarebbe tra diritti e risorse, bensì tra diritti e principi, quale quello dell’equilibrio finanziario. 71 In questo senso, A. MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, cit., 90, secondo cui «l’equilibrio di bilancio (in qualunque accezione) è il presupposto per l’attuazione del welfare state e, come si dirà, per la sopravvivenza dello stesso stato costituzionale».    

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