7.– E’ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta
infondatezza della questione sollevata.
La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa,
presupposto dell’azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce l’esistenza di
una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.
L’Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti
i parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa
espresso, secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide
sull’adeguatezza del trattamento pensionistico.
8.– All’udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni
formulate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35
del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia–Romagna, con due ordinanze
del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014 (r.o. n. 192 del 2014), dubitano della legittimità
costituzionale del comma 25 dell’art. 24, decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013,
limita la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento,
esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, in
riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo
comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell’art. 24 sarebbe costituzionalmente
illegittimo per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la
mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione
previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una
irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati.
La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata
si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del
principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di
una sola categoria di contribuenti.
La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna censura, infine, la
predetta disposizione, anche con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU,
richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per
profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti.
Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un’unica pronuncia (ex plurimis,
sentenza n. 16 del 2015, ordinanza n. 164 del 2014).