b) la vigenza di discipline diversificate impedisce ogni utile raffronto - per verificare il rispetto del
principio costituzionale di uguaglianza - fra la posizione dei pensionati soggetti al regime assicurativo
generale e quella degli iscritti a regimi speciali, nei quali non è previsto un massimale di retribuzione
pensionabile;
c) la circostanza che l'assicurato non ottiene alcun beneficio dai contributi afferenti alla parte di
retribuzione non pensionabile non implica violazione dell'art. 53 Cost., ma si giustifica col principio di
mutualità che è a fondamento del sistema assicurativo;
d) nondimeno, il divieto di considerare come utili, a fini pensionistici, le quote di retribuzione
eccedenti il massimale risulta in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. perché:
1) la mancata previsione di un meccanismo di indicizzazione di detto massimale, in presenza delle
rilevanti proporzioni assunte dalla svalutazione monetaria, ha determinato il progressivo allontanamento
dai presupposti di fatto sui quali si fondava l'iniziale valutazione di congruità della tabella allegata al
d.P.R. n. 488/68, con il sostanziale effetto di annullare, per vaste categorie di pensionati, il valore della
correlazione, a quell'epoca esistente, fra retribuzione e pensione;
2) donde anche l'ulteriore conseguenza dell'appiattimento dei trattamenti pensionistici, nel rapporto
fra minimi e massimi, e dell'accorpamento, ad un unico livello, di fasce retributive e di anzianità
contributive profondamente diverse, con correlativa disparità di trattamento fra pensionati, a seconda
della data di decorrenza della pensione.
1.5. - La questione di legittimità costituzionale delle norme che fissano il massimale di retribuzione
pensionabile viene sollevata anche dal Pretore di Modena (ordinanza emessa il 20 settembre 1982; R.O.
n. 882/82) per ragioni analoghe nella sostanza a quelle fin qui esaminate, ma prospettate in termini più
articolati e con precisazioni particolari. La censura è, in via generale, riferita all'art. 5, quarto comma, del
d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488; all'art. 14, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel testo
sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160; all'art. 27, commi terzo e quarto, della stessa
legge 3 giugno 1975 n. 160, individuate come norme applicabili al caso di specie e ritenute in contrasto
con gli artt. 3,36,38 e 53 Cost., per la parte in cui escludevano, fino al 31 dicembre 1980, la rilevanza, ai
fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici col sistema retributivo o secondo quello contributivo,
delle retribuzioni o dei contributi ad esse afferenti, per la parte che fosse superiore alla penultima classe
retributiva, maggiorata del 5%, fissata con l'art. 4 del d.P.R. n. 488/68 e risultante dalle tabelle A e B
allegate allo stesso provvedimento legislativo.
Ai già ricordati profili di contrasto di tale normativa con i parametri costituzionali testé richiamati e
cioè alle ragioni di illegittimità già fatte proprie dagli altri giudici con le esposte ordinanze, il Pretore di
Modena aggiunge anche, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. il profilo della
disparità di trattamento esistente fra pensionati soggetti al regime assicurativo generale I.V.S. e la
generalità dei pubblici dipendenti il cui trattamento di quiescenza è commisurato all'ultima retribuzione,
senza predeterminazione di alcun massimale.
In merito ai motivi di contrasto con l'art. 53 Cost. precisa, poi, che rispetto ad essi non assume rilievo
determinante il principio di solidarietà sociale o di mutualità. Questo può trovare attuazione reperendo le
necessarie risorse finanziarie o attraverso lo strumento del prelievo fiscale, ma, in tal caso rispettando
l'ugualmente fondamentale principio di proporzionalità del carico tributario alle capacità contributive di
ciascuno, non già nel modo surrettizio che caratterizza la privazione, in danno del lavoratore, dei benefici
connessi alla contribuzione effettuata relativamente alle quote di retribuzione eccedenti il massimale;
ovvero adeguando opportunamente il minimale contributivo alle esigenze degli istituti assicurativi
erogatori delle prestazioni, ma senza impedire ad alcuno il godimento dei frutti dei contributi
effettivamente versati.
Ulteriori precisazioni sono fornite anche con riguardo alla assunta violazione dell'art. 38 Cost.,
osservandosi che le esigenze vitali garantite da tali norme non sono solo quelle minime attinenti alla
mera (ancorché dignitosa) sussistenza ma anche quelle più ampie, correlate alla posizione sociale ed
economica conquistata da ciascuno con il proprio lavoro.