Prospetta, infine, il Pretore la possibilità che all'eventuale accoglimento dell'eccezione sollevata principaliter nei termini di cui sopra faccia seguito, ex art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella sua formulazione originaria, che aveva stabilito limitativamente la misura della retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore della legge n. 160/75, nonché dell'art. 19 della più recente legge 23 aprile 1981 n. 155 che, pur avendo elevato a lire 18.500.000 la misura del massimale, ha, tuttavia, ribadito la limitata rilevanza della retribuzione pensionabile. In via subordinata, per l'ipotesi del mancato accoglimento dell'eccezione principale, il giudice a quo solleva l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui non prevede la perequazione automatica della retribuzione pensionabile massima, pari alla penultima classe retributiva di cui alle tabelle A e B allegate al d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, maggiorata del 5 %; nonché degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R. n.488/68; 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e quinto comma dello stesso art. 14 nel testo novellato dalla legge 3 giugno 1975 n. 160; 27, commi terzo e quarto, della medesima legge n. 160/75, nella parte in cui disponevano che non fosse presa in considerazione, agli effetti della liquidazione delle pensioni, la retribuzione o la contribuzione ad essa afferente, che fosse eccedente quella indicata come la retribuzione pensionabile massima e non escludevano, invece, agli stessi effetti, soltanto la retribuzione superiore al limite risultante dalla perequazione automatica annuale di quella che era la retribuzione pensionabile dell'anno precedente. Nel merito di tale questione subordinata, il giudice a quo rileva che, mutatis mutandis, i profili di illegittimità costituzionali possano individuarsi con riferimento ai medesimi parametri indicati a proposito di quella principale e con affermazione di analoghe considerazioni. Per gli aspetti specifici osserva, inoltre, che la mancata previsione di meccanismi perequativi idonei a conservare nel tempo il valore reale del massimale pensionabile originariamente fissato ha prodotto un grave pregiudizio per i titolari di redditi di lavoro più elevati i quali hanno visto crescere sempre di più la parte del loro trattamento economico utilizzabile a fini pensionistici. Ne è derivata, con conseguente appiattimento verso il basso dei trattamenti pensionistici in rapporto all'entità di quelli retributivi, una mortificazione della professionalità dei lavoratori più alacri e capaci e cioè di un bene costituzionalmente garantito, per quanto concerne il diritto ad una retribuzione congrua sia immediata (art. 36 Cost.) che differita (art. 38 Cost.). Inoltre, i profili di disparità di trattamento, di cui è, per se stessa, fonte la predeterminazione di un massimale di retribuzione pensionabile, sono stati aggravati dall'evolversi della legislazione in materia. Lo stesso legislatore ha riconosciuto la necessità di adeguamento di quel massimale, prima elevandolo con l'art. 19 della legge n. 155/81 e poi prevedendone l'indicizzazione (art. 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297) con le modalità stabilite per la perequazione automatica delle prestazioni a carico del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Le norme sopravvenute operano però rispettivamente ed esclusivamente a favore dei pensionati con trattamento decorrente dall'1 gennaio 1981 e dall'1 gennaio 1983, sicché, lungi dal risultare riparatrici di anteatte discriminazioni, ulteriormente creano, fra pensionati pur appartenenti alla medesima categoria, disparità di trattamento in ragione del solo fatto della decorrenza del trattamento pensionistico. La rilevanza di tale questione è prospettata osservando che la declaratoria di illegittimità, nei sensi di cui sopra, delle norme impugnate implicherebbe la possibilità di accoglimento della domanda introduttiva del giudizio a quo, sia pur non attraverso l'eliminazione del limite retributivo fissato nel 1968 ed ancora vigente alla data di liquidazione della pensione oggetto di tale domanda (1 maggio 1980), bensì per effetto della progressiva elevazione del medesimo, operabile con i citati meccanismi perequativi a decorrere dall'1 gennaio 1970, vale a dire dalla stessa data di applicazione della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge n. 153/69. All'accoglimento di tale eccezione subordinata, potrebbe, ad avviso del giudice a quo, accompagnarsi la declaratoria di illegittimità costituzionale conseguenziale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, in quanto determinativo di un massimale di retribuzione pensionabile largamente

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