inferiore a quello ricavabile in applicazione dei meccanismi suddetti, la cui operatività, poi, assorbirebbe, superandolo, il disposto dell'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297. 1.6 - Infine, il Pretore di Udine (con ordinanza emessa il 26 ottobre 1984; R.O. n. 1375/84), in considerazione della normativa applicabile alla data di decorrenza della pensione la cui riliquidazione costituisce oggetto del giudizio a quo, censura: a) l'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, nella parte in cui non adegua alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 il massimale di retribuzione pensionabile fissato in lire 18.500.000. Precisa che detta disposizione viola gli artt.: 1) 3 Cost.: in quanto accomuna in un medesimo trattamento pensionati le cui posizioni si diversificano a cagione della intervenuta diminuzione del potere di acquisto della moneta; 2) 38 Cost.: in quanto tale diminuzione altera il rapporto pensione retribuzione originariamente concepito come idoneo a salvaguardare esigenze utili del pensionato; b) l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297. Precisa al riguardo che la norma: 1) nella parte in cui limita al periodo successivo all'1 gennaio 1983 l'indicizzazione del massimale di retribuzione pensionabile, viola l'art. 3 Cost. in quanto arbitrariamente discrimina fra i pensionati ammessi a tale beneficio e quelli che, invece, ne sono esclusi soltanto ratione temporis; 2) nella parte in cui non ancora all'adeguamento del massimale, avvenuto in virtù di tale indicizzazione, le pensioni in godimento al momento dell'adeguamento stesso, viola: 2.1 l'art. 38 Cost. per le stesse ragioni indicate in riferimento alla censura concernente l'art. 19 della legge n. 155/ 1981. 2.2 l'art. 3 Cost., in quanto la mancata previsione di detto ancoraggio implica discriminazione, a fini pensionistici, fra lavoratori che possono vantare identici livelli retributivi, rispetto ai quali non opera, però, ugualmente la decurtazione conseguente all'applicazione del massimale: il lavoratore che abbia potuto fruire dei benefici della indicizzazione di questo può altresì conseguire un trattamento pensionistico più elevato di quello garantito a chi dagli stessi benefici è stato invece escluso, senza che gli sia consentito di ottenere la riliquidazione del trattamento stesso, in relazione al nuovo livello del massimale, ancora non eccedente l'importo della retribuzione annua goduta al momento del pensionamento. 2. - Tutte le sopra menzionate ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate, nell'ordine, con la Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1979; n. 265 del 26 settembre 1979; n. 180 del 2 luglio 1980; n. 338 del 10 dicembre 1980; n. 248 dell'8 settembre 1982 (due ordinanze del Pretore di Milano); n. 342 del 14 dicembre 1983; n. 307 del 7 novembre 1984; n. 293 bis del 13 dicembre 1985; n. 46 del 16 febbraio 1983; n. 128 dell'11 maggio 1983; n. 107 bis dell'8 maggio 1985. 3. - Nei giudizi susseguenti alle ordinanze sopra menzionate si è costituito l'I.N.P.S.. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fatta eccezione per il giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Cagliari (R.O. n. 499/85). Infine, nei giudizi promossi dai Pretori di Palermo (R.O. n. 431/79), di Milano (R.O. n. 569/79), di Voghera (R.O. n. 724/80), di Modena (R.O. n. 882/82) e dal Tribunale di Pescara (R.O. n. 557/83) si sono costituite le parti attrici dei procedimenti a quibus. 3.1 - I vari atti depositati dalla difesa di queste ultime sostanzialmente recepiscono, a fini adesivi, le argomentazioni svolte dai giudici remittenti, sottolineandone l'una o l'altra. In particolare si insiste sui profili discriminatori della censurata normativa nei rapporti fra pensionati soggetti al regime assicurativo generale e pensionati iscritti a Fondi speciali e non solamente a quelli per i telefonici e gli elettrici, espressamente menzionati dal Pretore di Palermo come termine di riferimento, ma anche a quelli per i daziari (artt. 9 e 10 legge 24 maggio 1976 n. 370), per gli esattoriali (artt. 13 e 23 legge 2 aprile 1958 n.

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