377), per i gasisti (artt. 9 e 17 legge 6 dicembre 1971 n. 1084), per gli autoferrotramvieri (artt. 5 e 17 legge 29 ottobre 1971 n. 889), per la gente dell'aria (artt. 13 e 24 legge 13 luglio 1965 n. 859, modif. dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973 n. 484), per i marittimi, ivi compresi quelli appartenenti alla gestione speciale della Cassa Marinara (artt. 5, 15, 16 e artt. 61, 65, 66 legge 27 luglio 1967 n. 658). Ugualmente si lamenta che la previsione di un massimale di retribuzione pensionabile discrimina anche fra i soli pensionati del regime generale, dando luogo ad un trattamento legislativo diseguale in ragione unicamente della maggiore o minore lucratività del lavoro subordinato e, quindi, di condizioni personali e sociali; si sottolinea il progressivo aggravamento delle suddette diseguaglianze, dovuto alla concomitanza della svalutazione monetaria e della mancata previsione di meccanismi di indicizzazione del medesimo fino all'entrata in vigore della legge n. 297/82; si insiste sui principi allermati da questa Corte con le sentenze nn. 24 e 176/75 per desumerne la necessità che il trattamento pensionistico, in quanto retribuzione differita, obbedisca alla regola della congruità posta dall'art. 36 Cost. e che, conseguentemente, il criterio della sufficienza del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 38 Cost., sia applicato senza prescindere dall'integrale considerazione dell'entità della retribuzione conseguita nel corso dell'età lavorativa; si ribadisce che la non utilizzazione dei contributi versati sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale costituisce un'illegittima forma di prelievo fiscale. 3.2 - L'Avvocatura dello Stato insiste per la declaratoria di infondatezza della questione. Osserva che questa, preliminarmente, deve essere ridotta al solo problema della conformità o non della disciplina del massimale di retribuzione pensionabile agli artt. 3 e 38 Cost., apparendo del tutto inconferente il richiamo agli artt. 36 e 53 Cost.: al primo, perché rispetto ad esso l'art. 38 assume il valore di disposizione speciale "il cui esame assorbe quello dei profili sia dell'art. 35 sia dell'art. 36" (Corte Cost. nn. 10/70 e 128/73); al secondo perché la circostanza del versamento di contributi assicurativi su di una parte della retribuzione non utilizzata per la quantificazione del trattamento pensionistico non involge alcun problema di imposizione fiscale e del rispetto del principio di uguaglianza contributiva, ma trova fondamento nel diverso principio di solidarietà sociale, posto a fondamento del sistema assicurativo generale. Si rileva poi che il diverso trattamento riservato, in materia di massimale pensionabile, ai pensionati iscritti al "regime generale previdenziale" rispetto a quelli iscritti a "regimi speciali" sostitutivi o integrativi del primo appare ragionevolmente giustificato dalla diversità ravvisabile fra l'uno e gli altri: questi caratterizzati dal collegamento del trattamento all'entità dei contributi versati; quello, invece distinto dal fine, di interesse generale, di assicurare ad ogni cittadino bisognoso (per età, invalidità ecc...) i mezzi necessari per il godimento effettivo dei suoi diritti civili e politici e perciò necessariamente fondato sul già cennato principio di solidarietà e necessitante del rilevante apporto finanziario dello Stato. In esso, la previsione di un limite massimo di retribuzione pensionabile è direttamente correlabile, alla stregua di tali finalità, con quella concernente l'erogazione di un trattamento minimo, in un contesto di equilibri indispensabili per il conseguimento delle finalità stesse. E come per la determinazione dell'ammontare minimo si è ritenuto (sent. n. 263/76) che le relative valutazioni sono rimesse all'incensurabile discrezionalità del legislatore il quale, se è tenuto a salvaguardare le esigenze vitali dei cittadini, non può neanche prescindere dalla considerazione di effettive disponibilità finanziarie; così va ritenuto anche che per la determinazione dell'ammontare massimo, dovendosi ravvisare nella sola osservanza di questo criterio di ragionevole equilibrio fra soddisfazione di aspettative degli interessi ed entità dei mezzi a ciò destinabili, un limite alla suddetta discrezionalità. Resta invece ininfluente che il massimale risulti più o meno prossimo all'entità della retribuzione effettiva o che sia salvaguardato dalla svalutazione monetaria attraverso opportuni meccanismi di indicizzazione: una volta fatte salve quelle finalità di interesse generale che permeano l'intero sistema assicurativo generale, la stessa osservanza di un criterio di progressivo miglioramento dei trattamenti appartiene alla sfera delle valutazioni discrezionali del legislatore che mostra, peraltro, di non esservi insensibile, come è reso palese dalle pur recenti disposizioni in tema di aumento e di perequazione automatica del massimale.

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